Sui rapporti tra R.U.P. e Dirigenti, parte della dottrina ritiene che, sulla scorta del bando-tipo 1/2017, l’A.N.A.C. abbia disegnato, per gli appalti, un modello di procedimento amministrativo speciale e peculiare, diverso da quello indicato dalla legge n° 241/1990, tale da giustificare l’attribuzione al R.U.P. di competenze gestionali dirigenziali.
Si osserva, in sintesi, che, sulla base delle indicazioni del bando-tipo, il R.U.P., anche se non rivesta la qualifica di dirigente o l’incarico di responsabile di servizio dell’ente locale privo di dirigenza, e di conseguenza non sia dotato delle competenze di cui agli articoli 16-17 del d.lgs. n° 165/2001 e dell’articolo 107 del d.lgs. n° 267/2000, possa, comunque, adottare “provvedimenti di tipo definitivo”. Segnatamente l’esclusione degli operatori economici non in regola rispetto alle disposizioni del bando per carenza dei requisiti richiesti, come anche l’esclusione del potenziale aggiudicatario laddove la sua offerta sia stata valutata come anomala a seguito del connesso procedimento di verifica.
E' questo il tema affrontato nell'articolo pubblicato sul sito UNITEL da titolo Il contratto di appalto lo deve firmare il RUP o il responsabile del Settore LL.PP.?
Sullo stesso sito è pubblicato un ulteriore approfondimento dal titolo Ma il contratto d’appalto non lo può (mai) firmare il RUP.
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