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giovedì 4 febbraio 2016

Ancora sul carattere inderogabile della percentuale di quote rosa nelle Giunte Comunali prevista dalla legge Delrio (Consiglio di Stato sentenza n. 406/2016)

In un precedente post dal titolo La percentuale di "quote rosa" nelle Giunte comunali prevista dalla legge Delrio ha valore cogente e precettivo (TAR Calabria sent. n. 1, 2, 3 e 4 del 2015) avevamo dato notizia che il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, ha annullato i provvedimenti di nomina degli esecutivi dei comuni di Montalto Uffugo, Torano Castello, Rombiolo e Vaccarizzo Albanese, per aver disatteso gli obblighi relativi alle pari opportunità nella composizione delle giunte comunali imposti dalla L. n. 56/2014.
E' arrivata ieri la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso proposto dall'amministrazione comunale di Montalto Uffugo (si ricorda che in sede cautelare il Consiglio di Stato aveva concesso la sospensiva ritenendo l'interesse alla funzionalità della Giunta comunale è prevalente rispetto all'obbligo di garantire le pari opportunità).

Con sentenza n. 406 depositata in data 3 febbraio 2016 i giudici di Palazzo Spada hanno confermato la decisione del giudice di primo grado. 
La stessa sezione con la recente sentenza n. 4626 del 5 ottobre 2015 ha osservato che “all’indomani dell’entrata in vigore del citato art. 1, comma 137…tutti gli atti adottati nella vigenza di quest’ultimo trovano nella citata norma un ineludibile parametro di legittimità, non essendo ragionevole una sua interpretazione che leghi la concreta vigenza della norma alla data delle elezioni ovvero che condizioni unicamente le nomine assessorili all’indomani delle elezioni. Una simile interpretazione consentirebbe un facile aggiramento della suddetta prescrizione, nella misura in cui il rispetto della percentuale assicurato dai provvedimenti di nomina immediatamente successivi alle elezioni potrebbe essere posto nel nulla da successivi provvedimenti sindacali di revoca e nomina, atti a sovvertire la suddetta percentuale”.
Costituisce un limite all'operatività della norma  "una situazione, di carattere assolutamente eccezionale, in cui, la giunta comunale possa ritenersi legittimamente costituita ed altrettanto legittimamente operante, pur se quella percentuale non sia stata rispettata" purché di tale situazione sia data adeguata e documentata dimostrazione.
Nel caso di specie "deve quindi ritenersi che non risulti provata quella situazione di obiettiva ed assoluta impossibilità di rispettare la percentuale di genere femminile nella composizione della giunta comunale fissata dal legislatore".
Qui il link alla sentenza integrale.
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