No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

lunedì 10 dicembre 2018

La Corte dei conti Campania sull'accordo quadro (Delibera n. 77/2018)

Con la delibera 77/2018 la sezione di controllo per la Campania della Corte dei Conti chiarisce che l'accordo quadro (quale fattispecie disciplinata con l' articolo 54 del Codice dei contratti) non genera alcuna obbligazione di tipo finanziario/contabile non richiedendo, pertanto, l' adozione dell' impegno di spesa.

Diverse, invece, sono le implicazioni sulla programmazione preventiva dell' ente. 
Il quesito 
Un Comune si è rivolto alla Corte per avere chiarimenti sulla dinamica contabile relativa alla fattispecie dell' accordo quadro per la «manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio» con successiva aggiudicazione «di volta in volta, entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso e in base alle necessità, gli appalti». In particolare, il sindaco chiede «se l' importo totale dell' accordo quadro deve essere previsto integralmente nel programma biennale dei beni e servizi e nel bilancio di previsione», e «se al momento della stipula dell' accordo quadro è necessario effettuare prenotazione di impegno ex articolo 183, comma 3 del Tuel e, nel caso di spesa in conto capitale, determinare il fondo pluriennale vincolato».
La risposta 
Secondo la Corte, l' accordo quadro deve essere previsto nel programma biennale dei beni e dei servizi in caso di «affidamenti complessivi» di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro, come prevede l' articolo 21, comma 6 del Dlgs 50/2016. Se l' oggetto si configura in termini di lavori, per un importo di affidamenti pari o superiore ai 100mila euro, l' intervento deve essere previsto nel piano triennale delle opere pubbliche. In relazione alla questione contabile, la sezione precisa che l' accordo-quadro realizza un contratto «normativo» dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel «vincolare» la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle parti. L' accordo quadro quindi si limita a stabilire «come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all' individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum».
Dal punto di vista del diritto amministrativo, l' accordo corrisponde a una procedura a evidenza pubblica con cui si «individua il soggetto di tali future contrattazioni e le condizioni della piattaforma preparatoria all'affidamento di uno o più appalti successivi». 
Non c' è «affidamento» 
La fattispecie non realizza un affidamento come le altre procedure, ma «il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l' aggiudicazione futura di tali contratti attuativi». Sorge quindi un «titolo» che consente di applicare ai futuri contratti «le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro». In questo senso, la previsione o la stipula dell' accordo non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, e non consente di «impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (articolo 183 del Tuel)». In relazione all'accordo quadro non si pongono quindi neppure problemi di prenotazione di impegno di spesa, né viene in rilievo l' operatività del fondo pluriennale vincolato.
La deliberazione è stata segnalata da Francesco Armenante in quanto collegata con gli argomenti trattati nel Corso di aggiornamento sui contratti pubblici (qui il materiale didattico).

Nessun commento:

Posta un commento