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giovedì 23 luglio 2015

Diritti di rogito: anche la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Puglia si conforma all'errore (Del n. 141/2015)

Con parere reso con delibera n. 141 del 2 luglio 2015 la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Puglia si conforma all'interpretazione (a mio avviso palesemente errata) fornita in merito all'applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 10, comma 2 bis, del D. L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n. 114 in materia di diritti di rogito dei segretari comunali.
"Infatti, la Sezione delle Autonomie, con la citata deliberazione, alla quale le Sezioni regionali sono tenute a conformarsi, ha condiviso l’orientamento più rigoroso espresso dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio che ha ritenuto che il richiamo della disposizione normativa di cui al comma 2 bis dell’art. 10 del D. L. n. 90/2014 ai “segretari che non hanno qualifica dirigenziale” è da intendersi in senso atecnico posto che ai segretari comunali e provinciali non è attribuita la qualifica dirigenziale ma per alcune categorie il trattamento stipendiale è equiparato a quello spettante ai dirigenti ed ha sottolineato, alla luce dell’art. 32 del CCNL 2011, che la norma si riferirebbe ai segretari comunali appartenenti alla fascia C il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello del personale dirigenziale concludendo, quindi, che i diritti di rogito non possano riconoscersi ai segretari che godano di equiparazione alla dirigenza sia essa assicurata dall’appartenenza alle fasce A e B sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità in enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale (Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 21/2015/PAR).
Tale interpretazione, secondo la Sezione delle Autonomie, si coniuga con la tendenza legislativa a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, al fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione".

Sui diritti di rogito dopo il DL 90/2014, conv. con L. 114/2014 si vedano i precedenti post:

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