E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 277 del 20-11-2021, la Legge 19 novembre 2021, n. 165 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".
La legge contiene un'importante modifica in ordine all'organizzazione dei controlli in ordine alla certificazione verde dei datori di lavoro pubblici.
In particolare, la legge di conversione all'art. 1, comma 5 del D.L. n. 165/2021, aggiunge, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro".
Sulla modifica aveva espresso le proprie perplessità con apposita segnalazione il Garante della Privacy, ritenendo la misura affetta da diverse criticità, come segnalato in un precedente post su questo blog.
Si rammenta che nel proprio intervento il Garante aveva anche segnalato che "Naturalmente, poi, la conservazione dei certificati imporrebbe l’adozione, da parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, con un non trascurabile incremento degli oneri (anche per la finanza pubblica, relativamente al settore pubblico)".
Le amministrazioni, pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione dovranno individuare misure organizzative per la conservazione delle certificazioni adeguate al rilevante grado di rischio.
In argomento si veda anche il successivo post La legge di conversione del D.L. 127/2021 sul Green pass.
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