Nelle ordinanze contingibili e
urgenti, può di regola prescindersi dalle formalità partecipative di cui alla L.n.241/90
(v., in tal senso, Consiglio di Stato, 4.1.2021, n.94; Tar Torino, 25.7.2019,
n.837), tenuto conto del carattere vincolato dell’atto, né parte ricorrente ha
dato convincente prova che l’eventuale apporto partecipativo avrebbe mutato il
quadro di pericolo sussistente (arg. ex art.21 octies, co.2 L.n.241/90) e,
quindi, in definitiva evitato l’adozione della misura contingibile ad opera del
Comune (cfr. Cass., S.U., 9.8.2018, n.20680), essendo poi del tutto irrilevante
l’omessa individuazione di taluno dei comproprietari, posto che in alcun modo
tale circostanza elide la legittimazione passiva degli altri comproprietari
individuati.
Non può essere accolta l’eccezione
del destinatario dell’ordinanza in ordine ad un’ipotetica disparità di
trattamento derivante dalla mancata considerazione di ulteriori immobili che
presenterebbero situazioni di pericolo potenziale ancora maggiore nell’ambito
del territorio comunale. Infatti, la disparità di trattamento può essere
invocata unicamente nei riguardi di provvedimenti di natura discrezionale, e
non in relazione a quelli di natura vincolata come quello in esame (v., in tal
senso, quam multis, Tar Brescia, 12.11.2020, n.785), e semprechè sia fornita,
in modo rigoroso, la prova della perfetta omogeneità delle situazioni (cfr.,
Consiglio di Stato, 22.7.2021, n.5508). Tale obiezione, quindi, non scalfisce l’esistenza
dei presupposti legittimanti la misura adottata, con riguardo: all’esistenza
dello stato di pericolo, alla sua riferibilità all’immobile in questione ed al
fatto che la porzione immobiliare di esclusiva proprietà del ricorrente; laddove
fossero stati individuati ulteriori soggetti da intimare, ciò non avrebbe in
alcun modo evitato la legittimazione passiva del ricorrente rispetto
all’ordinanza di cui trattasi.
E' questa la massima della sentenza del Tar Campania-Salerno, sez. II, n. 2477 del 19 novembre 2021.
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