No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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martedì 23 novembre 2021

I presupposti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente. Il destinatario può lamentare una disparità di trattamento?

Ai fini della legittima adozione dell’ordinanza contingibile e urgente, è condizione necessaria e sufficiente che sussista la necessità di provvedere con urgenza, per affrontare una situazione di pericolo non fronteggiabile con gli ordinari strumenti a disposizione dell’ordinamento; è quindi irrilevante che la situazione di pericolo perduri da tempo, posto che il trascorrere del tempo non fa che aggravare la sussistente condizione di pericolo (in tal senso, v., quam multis, Tar Perugia, 30.8.2021, n.620; Tar Trieste, 9.8.2021, n.246; Tar Napoli, 5.5.2021, n.2989; Tar Salerno, 1.6.2021, n.1373).

Nelle ordinanze contingibili e urgenti, può di regola prescindersi dalle formalità partecipative di cui alla L.n.241/90 (v., in tal senso, Consiglio di Stato, 4.1.2021, n.94; Tar Torino, 25.7.2019, n.837), tenuto conto del carattere vincolato dell’atto, né parte ricorrente ha dato convincente prova che l’eventuale apporto partecipativo avrebbe mutato il quadro di pericolo sussistente (arg. ex art.21 octies, co.2 L.n.241/90) e, quindi, in definitiva evitato l’adozione della misura contingibile ad opera del Comune (cfr. Cass., S.U., 9.8.2018, n.20680), essendo poi del tutto irrilevante l’omessa individuazione di taluno dei comproprietari, posto che in alcun modo tale circostanza elide la legittimazione passiva degli altri comproprietari individuati.

Non può essere accolta l’eccezione del destinatario dell’ordinanza in ordine ad un’ipotetica disparità di trattamento derivante dalla mancata considerazione di ulteriori immobili che presenterebbero situazioni di pericolo potenziale ancora maggiore nell’ambito del territorio comunale. Infatti, la disparità di trattamento può essere invocata unicamente nei riguardi di provvedimenti di natura discrezionale, e non in relazione a quelli di natura vincolata come quello in esame (v., in tal senso, quam multis, Tar Brescia, 12.11.2020, n.785), e semprechè sia fornita, in modo rigoroso, la prova della perfetta omogeneità delle situazioni (cfr., Consiglio di Stato, 22.7.2021, n.5508). Tale obiezione, quindi, non scalfisce l’esistenza dei presupposti legittimanti la misura adottata, con riguardo: all’esistenza dello stato di pericolo, alla sua riferibilità all’immobile in questione ed al fatto che la porzione immobiliare di esclusiva proprietà del ricorrente; laddove fossero stati individuati ulteriori soggetti da intimare, ciò non avrebbe in alcun modo evitato la legittimazione passiva del ricorrente rispetto all’ordinanza di cui trattasi.

E' questa la massima della sentenza del Tar Campania-Salerno, sez. II, n. 2477 del 19 novembre 2021.

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