L’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), riconoscendo ai comuni la possibilità di prevedere, con proprio regolamento, che “il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente”, pone, quale condizione alla regolamentazione comunale, l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
La menzionata disposizione postula dunque, quale condizione di applicabilità dell’incentivo in questione, il rispetto dei termini di cui al D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL).
Quest’ultimo, all’art. 151, comma 7, prevede che il rendiconto deve essere “deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo” a quello di riferimento.
Il D.L. n. 18 del 2020, c.d. “Cura Italia” (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) ha successivamente differito il termine di approvazione del rendiconto 2019, prevedendo la proroga della scadenza dal 30 aprile al 30 giugno 2020.
Va al riguardo osservato che la norma esaminata (art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018) prevede essenzialmente, quale condizione di applicabilità degli incentivi disciplinati, il tempestivo adempimento contabile da parte del comune.
Tale adempimento avviene, in generale, con il rispetto dei termini previsti dal TUEL, cui la predetta norma rinvia.
Detto espresso rinvio ai termini del TUEL non preclude tuttavia la possibilità di ritenere soddisfatta la condizione di applicabilità degli stessi incentivi a fronte di un rendiconto (2019) che sia stato approvato nei termini previsti dal D.L. n. 18 del 2020.
In conclusione, ai fini della possibilità di riconoscere l’incentivo considerato, per l’esercizio 2019 deve farsi riferimento al termine di approvazione del rendiconto differito dal D.L. n. 18/20.
Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte dei conti, sez. Liguria, con la propria deliberazione n. 186 del 16 novembre 2021.
Sul punto occorre evidenziare che la giurisprudenza contabile non è univoca, tanto che recentemente con deliberazione n. 78/2021 la Sezione di controllo della Liguria ha sottoposto al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 17, comma 31, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, la seguente questione di massima ai fini dell’adozione di una pronuncia di orientamento generale: “se la locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo contenuta all’art. 1, c. 1091 della legge n. 145/2018 debba intendersi riferita, per il bilancio di previsione, al termine del 31 dicembre dell’anno precedente (ex art. 151, c.1, TUEL) e, per il rendiconto, a quello del 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (ex artt. 151, c.1, e 227, c.2, TUEL) ovvero se questa possa intendersi riferita anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze (ai sensi dell’art. 151, c.1, ultimo periodo TUEL) e, per il rendiconto, con legge”. Qui il link ad un articolo di commento alla citata deliberazione di Stefano Baldoni dal titolo Incentivi per il recupero dell'evasione Imu-Tari: possibile intervento della Sezione Autonomie della Corte dei conti.
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