Ricevo diverse mail da parte di Comuni virtuosi che nell’applicare le nuove regole assunzionali proposte dal DM 17 marzo 2021 si sono imbattuti nella Deliberazione n. 167/2021 della Corte dei conti della Lombardia.
Chi mi scrive, mi dice che la Corte ha affermato che una mobilità in uscita si può sostituire esclusivamente utilizzando le “capacità assunzionali” date in “più” dal DM per gli enti appunto virtuosi.
Riporto quanto afferma la Sezione Lombarda: Alla luce di quanto precede, con riferimento al quesito articolato dall’ente istante, non può che ribadirsi il principio – peraltro già enunciato in precedenti pronunce della Sezione regionale di controllo per la Lombardia – a mente del quale anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti della capacità assunzionale del comune. Tale capacità assunzionale, come visto, deve essere improntata al “principio della sostenibilità finanziaria” della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali per come definiti dalla disciplina normativa sopra richiamata (vd. artt. 3, 4, e 5 del D.M. 17 marzo 2020).
Inizia così l'articolo di Gianluca Bertagna dal titolo Spazi assunzionali dei comuni, mobilità e Corte dei conti.
In argomento si veda anche il precedente post Mobilità volontaria e scorrimento graduatorie.
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