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lunedì 17 novembre 2014

Capacità assunzionale: l'opzione del dipendente per il part time non è cessazione parziale del rapporto di lavoro

L'opzione di un dipendente per il part time può esser qualificata come una cessazione (parziale) del rapporto di lavoro e far ritenere di conseguenza realizzato uno dei presupposti per l’assunzione a tempo indeterminato.
La sezione regionale Lombardia della Corte dei Conti risponde con la deliberazione n. 281/2014/PAR del 10 novembre 2014, dove – premesse le diposizioni in tema di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi da 557 a 557-quater o comma 562, legge 296/2006 nonché le nuove regole di turn-over ed altri obblighi preliminari all’assunzione, sanciti dall’art. 3 del DL. 90/2014, convertito in legge 114/2014 – rileva "che l’opzione del dipendente per il part time – peraltro sempre reversibile, con cadenza biennale, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie (art. 4, comma 14, CCNL 14/9/2000) – non può esser qualificata come una cessazione (parziale) del rapporto di lavoro (presupposto tuttora vigente, come s’è visto, per l’assunzione a tempo indeterminato), ma costituisce, piuttosto, una rimodulazione delle modalità d’esecuzione dell’originario contratto di lavoro, tuttora in essere, dipendente da una libera scelta del lavoratore (v. ex multis Cassazione civile, sez. I, sentenza 11 marzo 2006, n. 5378; per una ricostruzione delle previsioni pattizie applicabili, v. la delibera di questa Sezione n. 53/2012/PAR).
Di tali enunciati il Comune richiedente terrà dunque conto nella valutazione della fattispecie concreta di applicazione del quadro normativo oggi vigente in materia di contenimento della spesa per il personale, al fine di addivenire, nel caso di specie, al migliore esercizio possibile del proprio potere di autodeterminazione, anche con riferimento all’eventuale decisione di ricorso transitorio a forme diverse d’impiego pubblico (quali quelle a tempo determinato) secondo le previsioni legislative attualmente in essere (su cui v. la deliberazione di questa Sezione n. 264/2014/PAR del 17 ottobre 2014)".
Qui il link alla deliberazione n. 281/2014/PAR del 10 novembre 2014 della sezione regionale Lombardia della Corte dei Conti.
In argomento si vedano anche i precedenti post:


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