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mercoledì 17 aprile 2019

Spettano i diritti di rogito al Segretario in convenzione tra un ente munito ed uno privo di dirigenti (Corte d'Appello di Genova sent. n. 114/2019)

Con la recente sentenza n. 114 del 22 marzo 2019, la Corte d’appello di Genova si è occupata del tema della spettanza dei diritti di rogito nel caso in cui il segretario comunale presti servizio, nell’ambito di comuni convenzionati, per un ente dotato e per uno sprovvisto di dirigenti.
Questa la massima.
Come riconosciuto anche dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 18/2018 l’art. 10, comma 2 bis del DL. n. 90/2014, come modificato dalla legge di conversione n. 114 del 2014, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali. 

Nel caso di convenzione tra un comune in cui sono in organico dirigenti (capo-convenzione) ed un comune in cui non ci sono figure dirigenziali spettano al Segretario comunale i diritti di rogito per l’attività espletata nell’ente privo di dirigenti. Infatti, risulta essere ragionevole l’argomento, a sostegno di tale interpretazione, secondo il quale nell’ente locale nella cui pianta organica non vi sono dirigenti, il segretario comunale ha una minore assistenza tecnica ed amministrativa, a cui è chiamato a sopperire personalmente, con conseguente necessità di “compensare” tale maggiore impegno, rispetto ad amministrazioni comunali nelle quali lo stesso può essere coadiuvato dal personale dirigente. 
Dopo il DL. n. 90/2014 l’intero importo introitato per diritti di segreteria deve essere attribuito al Segretario comunale, nei limiti del quinto dello stipendio, ciò a seguito dell’abrogazione dell’art. 41, comma 4, della legge n. 312/1980 - in forza del quale era riconosciuto ai segretari degli enti locali che rogavano quota del provento spettante agli enti medesimi in misura pari al 75% . Infatti, in assenza di una nuova analoga previsione nell’attuale normativa non è ammissibile una reviviscenza della precedente previsione normativa.
Nella sezione speciale del Blog tutti gli approfondimenti sul tema.

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