No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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lunedì 13 ottobre 2014

Le novità in materia di “sanzioni” per le dichiarazioni sostitutive non rese o rese in modo incompleto o irregolare nelle gare di appalto

Le stazioni appaltanti non possono più escludere immediatamente le imprese concorrenti che non abbiano reso le dichiarazioni sostitutive inerenti i requisiti di ordine generale o che le abbiano prodotte incomplete o con irregolarità essenziali, ma dovranno applicare agli operatori economici specifiche sanzioni pecuniarie.

L’articolo 39 del DL. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014 definisce una nuova disciplina per la gestione delle criticità rilevate dal seggio di gara o dalla commissione giudicatrice nelle dichiarazioni prodotte dalle imprese per attestare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici, che si applica alle gare bandite dopo il 25 giugno.
La norma è oggetto di commento in due articoli.

domenica 12 ottobre 2014

Il DL 90/2014: le novità per la disciplina del personale pubblico e le misure in tema di anticorruzione e trasparenza

Sulla rivista on line Amministrativ@mente è pubblicato un articolo di Fabio Marconi dal titolo Il d.l.90: le novità per la disciplina del personale pubblico e le misure in tema di anticorruzione e trasparenza.
Questo l'abstract dell'articolo
La riforma organica della pubblica amministrazione è stata spesso al centro del programma dei governi che si sono succeduti nel tempo negli ultimi anni. Non si esime da questa sfida neanche il Governo Renzi, il quale si propone un ambizioso progetto di rinnovamento del comparto pubblico sia attraverso una nuova organizzazione della pubblica amministrazione sia tramite un cambio di paradigma per quanto riguarda le regole del lavoro pubblico. L’intenzione è quella di rendere più moderna la pubblica amministrazione intervenendo anche sulle norme relative al rapporto di lavoro del personale del comparto pubblico. D’altronde gli interventi normativi in tale senso, volti cioè a semplificare e razionalizzare la spesa pubblica, utilizzando anche gli strumenti della recente normativa anticorruzione, si sono succeduti a ritmi vertiginosi dal 2012.
Nuovo capitolo di questa sfida normativa rappresenta il d.l. 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, il quale ha introdotto modifiche ed innovazioni in tema di mobilità volontaria e obbligatoria, esuberi, trattenimento in servizio, turn over, aspettative e permessi sindacali; persino la definizione di pubbliche amministrazioni è stata rinnovata.
Questo il sommario
1. Le novità del d.l.90/2014 ed il futuro prospettato dall’A.S. n. 1577. – 2. La disciplina del personale – 2.1 L’abrogazione dell’istituto del mantenimento in servizio e le nuove regole per il turn over. – 2.2. La mobilità obbligatoria, il demansionamento, le novità previste per le società partecipate.– 2.3. Il divieto di incarichi per soggetti in quiescenza e la riduzione dei permessi sindacali.-. 3. Misure in tema di anticorruzione e trasparenza.

sabato 11 ottobre 2014

Anticorruzione, incontro ANAC - Segretari comunali e provinciali

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle persone dei consiglieri Michele Corradino e Francesco Merloni, ha incontrato nei giorni scorsi una rappresentanza dei segretari comunali e provinciali, composta da Alfredo Ricciardi, Segretario Nazionale dell’Unione dei segretari comunali e provinciali (USCP) e Maria Concetta Giardina, dell’Unadis. Nel corso dell’incontro sono state valutate le prospettive del ruolo dei segretari anche alla luce del ddl A.S. n. 1577, che prevede la soppressione della figura. I segretari hanno prospettato diverse soluzioni che mirano alla revisione e alla valorizzazione più che alla soppressione della categoria. L’Autorità, dal canto suo, ha ribadito l’apprezzamento per il lavoro svolto dai segretari, nell’ambito del ruolo ad essi attribuito dalla legge, come garanti della legalità e dell’imparzialità dell’Amministrazione, nonché come responsabili della prevenzione della corruzione in moltissime amministrazioni locali.
Fonte: ilvelino.it

Il documento presentato dalla Confederazione Dirigenti Pubblici alla 1ª Commissione del Senato sul DDL 1577 di riorganizzazione della PA

Continuano le audizioni nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali) del Senato sul DDL 1577 di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Nella seduta del 9 ottobre si sono svolte le audizioni del professor Antonio SAITTA, del presidente della Corte dei conti, Raffaele SQUITIERI, e da una delegazione della CO.DIR.P. (Confederazione Dirigenti Pubblici).

La delegazione CODIRP era composta dal Segretario Generale CODIRP, d.ssa avv. Barbara Casagrande; dal Segretario Confederale Vicario, d.ssa Silvana de Paolis; dal Segretario Confederale Aggiunto, dott. Mario Sette; dal vSegretario Generale Unadis, dott. Antonio Caponetto; dal Segretario Generale del Comune di Lumezzane, d.ssa Maria Concetta Giardina.

Il Segretario Generale, Barbara Casagrande, ha illustrato il documento soffermandosi sulla situazione dei Segretari Comunali e dell’accesso alla dirigenza, con specifico riferimento alla realtà delle Agenzie Fiscali.
Il link al Documento CO.DIR.P. presentato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) del Senato.

Corte dei Conti Sez. Autonomie sul nuovo limite di spesa di personale dopo il DL 90/2014 (Deliberazione n. 25/2014)

L'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014 è intervenuto in merito al limite di spesa di personale per gli enti locali, prevedendo l'introduzione, dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
In precedente post avevamo segnalato l'articolo di Bertagna dal titolo Il nuovo limite per le spese di personale, nel quale si affermava che, dopo il Dl 90/2014, il legislatore ha individuato un periodo di riferimento su cui fare il confronto, una base di spesa da prendere come riferimento. Si tratta, nello specifico del valore medio del “triennio precedente alla data di entrata in vigore delle presente disposizione”, ovvero il triennio 2011-2013, Tale spesa spesa di riferimento,  rimanere stabile e fissa nei prossimi anni, anche se non si escludeva un'interpretazione diversa.

E' ora giunta l'interpretazione dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 da parte della Sezione Autonomie che con deliberazione n. 25/2014 afferma che il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un'annualità e l'altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall'ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell'ampliamento della base temporale di riferimento.
Quindi, in luogo del menzionato parametro temporale “dinamico”, il legislatore introduce – anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno – un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013.
Qui un breve commento di G. Bertagna dal titolo Il comma 557, il d.l. 90/2014 e la Sezione Autonomie

giovedì 9 ottobre 2014

Audizione della Corte dei Conti sul DDL 1577 di riorganizzazione della PA: prende atto della decisione di abolire i Segretari comunali

Continuano le audizioni nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali) del Senato sul DDL 1577 di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.


Nella seduta di oggi si sono svolte le audizioni del professor Antonio SAITTA, del presidente della Corte dei conti, Raffaele SQUITIERI, e del segretario generale della CO.DIR.P., Barbara CASAGRANDE.

Sconcerto per la posizione espressa dalla Corte dei Conti sulla proposta di abolizione dei Segretari comunali.

Questa la parte del documento consegnato dal presidente Squittieri alla Commissione che riguarda, appunto, la proposta di abolizione dei Segretari comunali:

"La Corte prende atto della decisione di abolire la categoria funzionale dei segretari comunali e provinciali, scelta connessa con il mutato assetto costituzionale dei rapporti tra i diversi enti che compongono la Repubblica. 

Suscita, comunque, perplessità, anche sotto il profilo di possibili effetti finanziari non quantificati, l’automatica inclusione di tutti gli appartenenti alle fasce A e B dell’Albo nel nuovo ruolo unico della dirigenza, nella considerazione che la piena equiparazione, sotto il profilo economico dei trattamenti, è tuttora oggetto di contenzioso.

Non convince, infine, la previsione di un utilizzo dei segretari comunali inclusi nella fascia C come dirigenti responsabili dell’attuazione dell’indirizzo politico e del coordinamento dell’azione amministrativa anche presso Comuni di minori dimensioni, attualmente privi di figure dirigenziali. La norma fa salvi i limiti derivanti dal contenimento della spesa di personale, ma entro tale ambito potrebbero comunque verificarsi esorbitanze di spesa, a fronte del conferimento di funzioni di scarsa utilità per enti di dimensioni particolarmente ridotte" (pag. 12 e 13 del documento).
Qui il link al documento integrale della Corte dei Conti consegnato nel corso dell'audizione sul DDL 1577 di riorganizzazione della PA.


Seminario ANCI IFEL sulla politica finanziaria e tributaria nei comuni il 14/10 a Zagarolo

In un precedente post abbiamo dato notizia che il 21 ottobre a Sant'Elia Fiumerapido (Fr) Anci Lazio e IFEL organizzano un seminario gratuito dal titolo "La politica finanziaria e  tributaria nei comuni".
Questi i temi trattati nel corso del seminario:
  • La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future; 
  • La riscossione dopo Equitalia; 
  • L’armonizzazione dei sistemi contabili e la nuova disciplina.
L’incontro è il 7° corso del percorso formativo, promosso da Anci Lazio e IFEL in collaborazione con il Comune di Sant’Elia Fiumerapido, che prevede occasioni di formazione complementare gratuite per gli operatori degli uffici comunali che si occupano di fiscalità. Il corso mira ad accrescere le conoscenze e la preparazione dei partecipanti per renderli pronti alle sfide introdotte dalle normative in itinere.
La collega Daniela Urtesi ci ha informato che lo stesso seminario si svolgerà martedì 14 ottobre a Zagarolo.
Qui la brochure con il programma e la scheda di adesione.

mercoledì 8 ottobre 2014

Niente reformatio in pejus per i Segretari nominati a seguito di disponibilità (Corte dei Conti Liguria Delibera n. 52/2014)

Il Collega Adriano Marini segnala il parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti  della Liguria – Delibera/52/2014/PARin merito al mantenimento dell’indennità di posizione prevista per la fascia di iscrizione per il segretario comunale in disponibilità nominato in un ente di fascia immediatamente inferiore
Analogamente a quanto già espresso dalla circolare esplicativa del Ministero dell’Interno n. 3636 del 09.06.2014, anche la Sezione Regionale, si esprime in termini favorevoli: “Concludendo ritiene questa Sezione che il segretario in disponibilità nominato in un ente di fascia inferiore a quella acquisita mantenga, allo stato attuale, l’indennità di posizione relativa alla fascia di iscrizione acquisita.
Queste le motivazioni che hanno condotto alla citata conclusione:
La norma del 2013 (articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha abrogato l’art. 202 del d.p.r. n. 3/1957 e dell’art. 3, comma 57, della legge 537/93)  "ha “abrogato” il principio del divieto di reformatio in peius ma non ha previsto una disciplina per i rapporti esistenti e futuri. Pertanto per i segretari comunali e provinciali perdura la regolamentazione prevista dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti quantomeno sino alla nuova tornata contrattuale. La mancanza di una norma precettiva impone infatti l’applicazione ai rapporti di lavoro delle regole espressamente previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva esistente, che rappresentano le uniche fonti di regolamentazione dei rapporti di lavoro in esame.
Quanto osservato risolve il quesito posto dal comune di Ronco Scrivia in quanto per i segretari in disponibilità vige un’apposita regolamentazione contrattuale (art.19, comma 13 del d.p.r. n. 465/1997 e art. 43 del CCNL di categoria del 16 maggio 2001)".
Qui il link al parere integrale della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Liguria – Delibera/52/2014/PAR.

I permessi giornalieri per i padri (nota a Cons. St. sent. n. 4618/2014)

Il padre ha il diritto di fruire dei permessi per assistere i propri figli anche nel caso in cui la madre sia casalinga e non occorre che essa sia necessariamente lavoratrice dipendente o autonoma. Sono queste le più importanti indicazioni contenute nella sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 4618 dello scorso 10 settembre 2014. La sentenza ha annullato il rigetto della istanza presentata da un dipendente pubblico, nel caso specifico un agente della polizia di Stato. Essa richiama le analoghe indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4293/2008.
La sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 4618 dello scorso 10 settembre 2014 è oggetto di commento nell'articolo di Arturo Bianco dal titolo I permessi giornalieri per i padri.

martedì 7 ottobre 2014

Seminario ANCI IFEL sulla politica finanziaria e tributaria nei comuni il 21/10 a Sant'Elia Fiumerapido (Fr)

Il 21 ottobre a Sant'Elia Fiumerapido (Fr) Anci Lazio e IFEL organizzano un seminario gratuito dal titolo "La politica finanziaria e  tributaria nei comuni".
Questi i temi trattati nel corso del seminario:
  • La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future; 
  • La riscossione dopo Equitalia; 
  • L’armonizzazione dei sistemi contabili e la nuova disciplina.
L’incontro è il 7° corso del percorso formativo, promosso da Anci Lazio e IFEL in collaborazione con il Comune di Sant’Elia Fiumerapido, che prevede occasioni di formazione complementare gratuite per gli operatori degli uffici comunali che si occupano di fiscalità. Il corso mira ad accrescere le conoscenze e la preparazione dei partecipanti per renderli pronti alle sfide introdotte dalle normative in itinere.
Questo il programma completo:
Ore 9.00 registrazione partecipanti 
Ore 9.15 Saluti: 
Fabio Fiorillo, Presidente Anci Lazio 
Fernando Cuozzo, Sindaco di Sant’Elia Fiumerapido 
1° PARTE: 
LA IUC E LE SUE DIVERSE COMPONENTI (UN ANNO DI APPLICAZIONE E PROSPETTIVE FUTURE) 
1) Lineamenti generali della IUC: la struttura, la ripartizione in 
tre distinti tributi, il grado di autonomia di ciascun tributo 
2) La TARI, la TASI: soggetti passivi, l’oggetto dell’imposizione, 
la manovra sulle aliquote e i rapporti con l’IMU 
3) I principali interventi giurisprudenziali e i chiarimenti ministeriali 
LA RISCOSSIONE DOPO EQUITALIA 
1) Impianto normativo e sviluppi 
2) Best practice 
Ore 11.30 Coffee Break 
2° PARTE: 
L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E LA NUOVA DISCIPLINA 
1) La riforma della contabilità pubblica 
2) I principi contabili 
3) Gli schemi di bilancio: la nuova classificazione 
4) Il principio della competenza finanziaria “rafforzata” 
5) Il fondo pluriennale vincolato 
6) Le spese di investimento 
7) Il riaccertamento ordinario e straordinario dei residui attivi 
8) La riclassificazione del bilancio 
9) La nuova contabilità economico-patrimoniale 
Relatori: 
Dott. Massimo Fieramonti 
Dott. Patrizio Belli 
Avv. Roberto Mastrofini 
Ore 14.30 Buffet

La mobilità volontaria e obbligatoria dopo il DL 90/2014

Introduzione della mobilità obbligatoria e manutenzione delle disposizioni sulla mobilità volontaria: sono queste le disposizioni dettate dall’articolo 4 del DL n. 90/2014. Queste norme sono state introdotte nella forma di modifica all’articolo 30 del DLgs n. 165/2001. Siamo in presenza di disposizioni che hanno un rilevante valore innovativo, soprattutto per la introduzione dell’istituto della mobilità obbligatoria.
Questi istituti sono oggetto di approfondimento da parte di Arturo Bianco nell'articolo La mobilità volontaria e obbligatoria.
In argomento si vedano anche i precedenti post:

Approvato dal Governo il Decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive al Codice delle leggi antimafia

Approvato in via definitiva nella riunione del 6 ottobre dal Consiglio dei Ministri lo Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (n. 103).
Il Consiglio dei Ministri n. 32 si è riunito dalle 18.40 alle 19.40 sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio. Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:
MODIFICHE AL CODICE ANTIMAFIA
Decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive al Codice delle leggi antimafia (esame definitivo)
Su proposta dei Ministri dell’Interno, Angelino Alfano, della Giustizia, Andrea Orlando e per la Semplificazione e Pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, è stato approvato in via definitiva, il decreto legislativo contenente ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 2010.
Il nuovo correttivo che modifica il Codice Antimafia nella parte concernente i controlli amministrativi sugli appalti e su concessioni, erogazioni e finanziamenti pubblici, tiene alto il livello di vigilanza su tale settore e, anzi, ne rafforza l’incisività consentendo di emettere una documentazione interdittiva in tutti i casi in cui siano interessate imprese border-line, che oggi eludono gli accertamenti antimafia più rigorosi, operando sotto soglia.
Il provvedimento semplifica alcuni passaggi della procedura, eliminando oneri amministrativi superflui, come ad esempio gli accertamenti a carico dei figli minori e semplificando alcuni termini procedimentali per il rilascio della documentazione antimafia, specie nei casi di urgenza.
Viene, inoltre, semplificata la norma sulla competenza territoriale. Con l’approvazione del decreto legislativo sarà esclusivamente competente al rilascio della documentazione antimafia il prefetto del luogo ove ha sede l’operatore economico, a tutto vantaggio della completezza, dell’efficacia e dell’approfondimento dei riscontri informativi. 
L’intervento normativo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri troverà il suo completamento con la prossima pubblicazione del regolamento sul funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, che ha recentemente concluso il suo iter formativo.

DDL 1577 di riorganizzazione della PA: fissato a venerdì 17 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti

Nella seduta del 2 ottobre la Presidente della 1ª Commissione del Senato, Anna Finocchiaro, ha comunicato le decisioni assunte nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella quale si è concordato di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 1577 (riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche) alle ore 12 di venerdì 17 ottobre. 

Nella stessa sede si è, inoltre, convenuto che la questa settimana avranno luogo la discussione generale, nonché le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.
Vedi anche il successivo post DDL 1577 di riorganizzazione della PA: spostato a martedì 21 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Corte dei Conti Sez. Autonomie sui vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato (Sent. n. 21/2014)

La Corte dei Conti Sez. Autonomie con la deliberazione n. 21/2014/SEZAUT/QMIG interviene a chiarire l'esatta portata dei vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato, in particolare con riferimento alle spese escluse dal computo del rispetto dei limiti normativi. 
La Corte dei Conti rammenta preliminarmente, per quanto attiene ai limiti imposti alle assunzioni a tempo determinato ex art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., che le norme in commento sono state più volte modificate dal legislatore, da ultimo, intervenuto con alcune disposizioni contenute nel d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
Alla luce delle modifiche introdotte in sede di conversione, l’attuale formulazione del comma 28, pur mantenendo fermo il limite della spesa sostenuta nel 2009 per la stessa finalità, esclude dall’applicazione, a decorrere dal 2013, le spese sostenute dagli enti locali per assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nonché le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
Inoltre, le citate disposizioni stabiliscono che gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono effettuare assunzioni a tempo determinato oltre il limite previsto del 50% della spesa utilizzata per le stesse finalità nell’anno 2009.
Passando poi alla soluzione della questione di massima riguardante le spese di personale da escludere dal computo del rispetto del vincolo, la Sez. Autonomie ricorda le differenze interpretative insorte tra la Sez. Liguria e la Sez. Lombardia.
Nella delibera n. 22/2014/PAR la Sezione Liguria ha sostenuto che nel calcolo della spesa di personale a tempo determinato, anche ai fini del rispetto del limite fissato dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, non debbano rientrare gli importi derivanti da contratti di assunzione, il cui costo sia finanziato interamente da fondi europei o da altri enti pubblici o privati. 
In tal modo, la Sezione Liguria, accomunando nella dizione enti pubblici o privati tutte le fonti per così dire “altre” rispetto al bilancio comunale, ha sostanzialmente esteso anche alle spese sostenute con il ricorso a finanziamenti pubblici (compresi eventualmente quelli statali o regionali) l’ambito di applicazione delle argomentazioni utilizzate dalle anzidette Sezioni, per motivare la soluzione adottata con riferimento specifico a spese di personale integralmente coperte da fondi comunitari o privati
La Sezione di controllo per la Lombardia, nella delibera n. 281 del 2013, diversamente argomentando, ha affermato che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, la provenienza dalla Regione delle risorse per il finanziamento delle spese di personale, non esclude il loro computo nei tetti fissati per la riduzione ex art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006
Questa la conclusione della Sez. Autonomie:
In assenza di una specifica previsione normativa, l’esclusione dal computo della spesa di personale ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dall’art.1, comma 557, della legge n.296/2006 deve considerarsi limitata, in ragione della specifica fonte di finanziamento, agli importi derivanti da contratti di assunzione, il cui costo sia totalmente finanziato a valere su fondi dell’Unione Europea o privati”.
Per la disciplina dei limiti di spesa successiva al DL 90/2014 si veda il precedente post Il lavoro flessibile dopo la conversione del DL. 90/2014.

Assenza dell'indicazione del luogo dell'autentica e ricusazione delle candidature (TAR Emilia Romagna, Sez. Parma, sent. n. 364/2014)

I giudici emiliani con sentenza n. 364 del 30 settembre 2014 si sono pronunciati sulla legittimità della decisione dell'Ufficio Elettorale Provinciale che, per le imminenti elezioni provinciali, ha ricusato la candidatura a Presidente sul presupposto della nullità delle autenticazioni di firma relative a “n. 18 sottoscrizioni di presentazione della candidatura, stante la mancata indicazione, nei due moduli separati che le contengono, del luogo della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente all’autenticazione”.
Con la sentenza n. 364/2014 il TAR Emilia Romagna, Sez. Parma, ha ritenuto corretta la decisione dell'Ufficio Elettorale sulla base delle seguenti argomentazioni.

L’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/200 prevede che “l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.
Sul punto la giurisprudenza ha da sempre adottato un orientamento restrittivo affermando che “le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21, t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione” con l’ulteriore precisazione che “sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione … l'indicazione del luogo … della sottoscrizione” (Cons. stato, Sez. V, 22 gennaio 2014, n. 3017. Negli stessi sensi, Cons. Stato, Sez. V, 1 marzo 2011, n. 1272; TAR Molise, 24 giugno 2013, n. 432).
Con specifico riferimento al luogo è stato ritenuto, con orientamento dal quale la Sezione non ha motivo di discostarsi, che “sia la firma del soggetto che procede all'autenticazione sia la data ed il luogo in cui la stessa è effettuata non costituiscono mere irregolarità ma elementi essenziali dell'attività certificativa svolta dal pubblico ufficiale, risultando richiesti ad substantiam per il raggiungimento dello scopo al quale è preordinato l'atto accertativo, consistente nel provare la verità dei fatti dichiarati” (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 29 maggio 2009, n. 3017).

lunedì 6 ottobre 2014

Non spettano ai dirigenti gli incentivi di progettazione (Deliberazione Corte Conti, sez. Emilia Romagna n. 183/2014)

Il collega Adriano Marini segnala che con la deliberazione n. 183/2014, anche la sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti si è espressa sulla nuova disciplina degli incentivi di progettazione.

In particolare, per quanto concerne l’applicabilità al personale di qualifica dirigenziale, la sezione di controllo rileva che: 
a) l’ambito applicativo degli incentivi per la progettazione di cui agli artt. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006 riguarda non un'attività di semplice pianificazione territoriale (come sembra avvenire nel caso all’esame), ma esclusivamente progettazione collegata direttamente con la realizzazione di un'opera pubblica; 
b) fino all’entrata in vigore della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, anche il dirigente di ruolo di un ufficio tecnico del Comune potrebbe beneficiare degli incentivi, in quanto il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area II prevede espressamente quale deroga al principio dell’onnicomprensività la spettanza di incentivi per la progettazione (come detto, strettamente riferibile alla realizzazione di un’opera pubblica);
c) in base al principio dell’alterità, il beneficiario dell’incentivo non può coincidere con il soggetto (ad esempio, il capo dell’Ufficio tecnico) che provvederà all’accertamento del buon esito del progetto; 
d) l’art. 93, comma 7-ter, ultimo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come inserito dall’art. 13-bis “Fondi per la progettazione e l'innovazione” della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 – disposizione non applicabile retroattivamente, non essendo norma di interpretazione autentica – ha espunto dall’ordinamento il comma 5 (al quale il CCNL dell’Area II faceva 
richiamo) e il comma 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; in base a tale nuova disciplina il riparto del fondo per la progettazione non trova più applicazione per il personale con qualifica dirigenziale”.
Qui il link alla deliberazione integrale.
Qui il link ad un articolo di commento apparso su Italia Oggi del 3.10 2014 di M. Barbero dal titolo Non retroattivi i nuovi incentivi ai progettisti.

La Corte dei Conti Sez. Autonomie sul limite massimo delle anticipazioni di tesoreria concedibili (Sent. n. 23/2014)

La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - con delibera n. 23/2014/SEZAUT/QMIG, depositata il 3 ottobre, risolve la questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Campania, con delibera n. 176/2014, in ordine all’applicazione del limite massimo delle anticipazioni di tesoreria ex art. 222 TUEL.
Il quesito posto dalla Sezione remittente era il seguente: 
"Se il limite cumulativo dell’art. 222 TUEL (avente ad oggetto tanto le anticipazioni di tesoreria che le entrate a specifica destinazione di cui all’art. 195 TUEL) si traduca in un limite al “fido” accordabile dal Tesoriere, ovvero, se costituisca un limite sul totale delle somme complessivamente anticipabili dallo Stesso, senza tenere conto delle restituzioni medio tempore intervenute". 
Alla questione interpretativo-applicativa riassunta, concernente il limite alla anticipazione di cassa previsto dall’art. 222 del TUEL, è stata data dalla Sezione Autonomie soluzione nel senso che: 
il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria concedibili (avente ad oggetto tanto le anticipazioni di tesoreria che le entrate a specifica destinazione di cui all’art. 195 TUEL), fissato dall’art. 222 TUEL nella misura dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente è da intendersi rapportato, in modo costante, al saldo tra anticipazioni e restituzioni medio tempore intervenute


La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale

Il Servizio studi della Camera dei Deputati ha pubblicato il 2 ottobre la seconda edizione del Dossier n° 116 riguardante La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale.
Il dossier esamina, tra l'altro, anche in prospettiva comparata, l'applicazione del principio di uguaglianza di genere nelle istituzioni italiane.
Dopo un esame dei principi costituzionali e della giurisprudenza costituzionale, il Dossier passa all'esame del quadro normativo a livello nazionale, regionale, comunale, provinciale e metropolitano.
Qui il link al Dossier integrale n° 116 del Servizio Studi della Camera, riguardante La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale.
In argomento si segnala anche lo studio del CISE dell'Università LUISS dal titolo Doppia preferenza: raddoppiano le donne nei consigli comunali.
Su questo blog si vedano anche i precedenti post:

Incandidabilità e decadenza degli amministratori locali: la riforma nel più ampio quadro della normativa anticorruzione

La rivista on line Osservatorio AIC (Associazione costituzionalisti italiani) ha pubblicato uno studio di Matteo Trapani, Dottorando di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali presso l’Università di Pisa, dal titolo Incandidabilità e decadenza degli amministratori locali: la riforma nel più ampio quadro della normativa anticorruzione.
Questo il sommario
1- Profili generali 2- Inquadramento normativo 3- La natura dell'incandidabilià 4- La ratio della disciplina 5- Questioni costituzionali 6- Note finali: luci o ombre?

domenica 5 ottobre 2014

La semplificazione complicante

Sulla rivista Federalismi.it pubblicato un articolo di Michele Ainis, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico Università degli Studi di Roma Tre, dal titolo La semplificazione complicante.
Si tratta di un articolo che consiglio a tutti vivamente di leggere: vi assicuro che alla fine non ve ne pentirete.
Qui il link all'articolo completo La semplificazione complicante.

venerdì 3 ottobre 2014

Il resoconto della giornata di studio svolta a Torino il 2 ottobre sul tema: “Riforma della Pubblica Amministrazione e ruolo del Segretario Comunale: Abolizione o Revisione del ruolo”


In un precedente post avevamo annunciato che il 2 ottobre si sarebbe svolta a Torino una giornata di studio sul tema: “Riforma della Pubblica Amministrazione e ruolo del Segretario Comunale: Abolizione o Revisione del ruolo”.

Questo il resoconto della giornata di studio.
RIVEDERE IL RUOLO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, MA NON ABOLIRE UNA FIGURA CHE ASSICURA LA CONTINUITÀ' AMMINISTRATIVA E GESTIONALE
Abolire del tutto o rivedere la figura del Segretario comunale e del Segretario provinciale? Se ne è discusso oggi nella Sala Consiglieri di Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, sede della Provincia di Torino, nel corso di un convegno organizzato dall'UNSCP, l'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali. "Riforma della Pubblica Amministrazione e ruolo del Segretario Comunale e Provinciale: abolizione o revisione del ruolo" era il titolo dell'incontro, convocato per approfondire la tematica della riforma della pubblica amministrazione delineata nel Disegno di Legge 1557, con particolare attenzione al ruolo del Segretario Comunale. Il DdL 1557 risponde all'esigenza di riformare la pubblica amministrazione, ma pone importanti interrogativi sul nuovo assetto dei ruoli di vertice degli Enti Locali; quei ruoli che, prima e più di altri, dovrebbero tradurre in prassi e comportamenti concreti il nuovo assetto della pubblica amministrazione, all'insegna dei criteri di efficienza, legalità e trasparenza.
L'UNSCP intende proporre alcuni emendamenti migliorativi al testo attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, riaffermando che, da oltre centocinquan'anni i Segretari comunali svolgono la funzione unitaria di vertice amministrativo delle amministrazioni locali, punto essenziale di snodo e di raccordo tra gli organi politici e quelli burocratici. La prevista cancellazione del ruolo, a giudizio dell'UNSCP, potrebbe avere effetti molto negativi sul funzionamento della macchina amministrativa. E' invece auspicabile che il riordino della macchina amministrativa degli Enti locali valorizzi l'esperienza e la professionalità dei Segretari, delineando una figura apicale di coordinamento e controllo, in grado di garantire sia l'efficienza e tempestività che la correttezza e legalità dell'azione amministrativa.
ESPERTI, PARLAMENTARI E AMMINISTRATORI CONCORDI NEL DIFENDERE LA PROFESSIONALITA' DEI SEGRETARI
L'apertura dei lavori odierni è stata affidata al Segretario Generale e Direttore Generale della Provincia di Torino Giuseppe Formichella. I lavori stessi sono stati presiduti da Andrea Matarazzo, Presidente del Consiglio Nazionale dell'UNSCP e Segretario Generale del Comune di Imperia. L'Assessore al Bilancio, Relazioni internazionali, Cultura e Patrimonio della Provincia di Torino Marco D'Acri ha sottolineato come l'ansia di riformare a tutti i costi e velocemente (dopo troppi anni di inerzia legislativa) il sistema delle autonomie locali potrebbe condurre il legislatore a commettere gravi errori, come appunto la soppressione del ruolo dei Segretari, figure la cui competenza e professionalità è tanto più indispensabile in una fase di riordino della macchina amministrativa. La presentazione generale della tematica in discussione è stata affidata a Gianfranco Cotugno, Segretario Generale del Comune di Biella e Segretario regionale dell'UNSCP. Franca Biglio, Presidente dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni e Sindaco di Marsaglia, ha portato la sua esperienza di amministratrice locale, testimoniando l'insostituibilità del ruolo e della competenza del Segretario, soprattutto nei piccoli Comuni, sempre alle prese con la scarsità di risorse finanziarie ed umane, con tagli dei trasferimenti statali e con un'evoluzione della normativa sulla pubblica amministrazione continua e difficile da seguire ed interpretare. Analoghi concetti sono stati espressi dal Sindaco di Cavagnolo Mario Corsato, a testimonianza del legame di fiducia con gli amministratori comunali venutosi a creare da quando i Sindaci sono eletti direttamente e hanno voce in capitolo nella scelta del Segretario. Leonardo Falduto, professore associato di economia aziendale, già Direttore Generale del Comune di Savona, ha svolto un'analisi sulle incombenze relative al controllo di gestione che i Segretari dei Comuni e delle Province si sono accollati negli ultimi anni. Il modello dirigenziale verso cui la professione del Segretario comunale può e deve andare è quello di una figura che abbina le doti manageriali con le competenze giuridico-amministrative, svolgendo anche un ruolo importante per la formazione continua dei funzionari. Sergio Foà, professore associato di Diritto amministrativo, ha ribadito che solo una figura apicale di questo tipo sarà in grado in futuro di assicurare la stabilità e la continuità nell'amministrazione e gestione egli Enti locali. Alfredo Ricciardi, Segretario Nazionale dell'UNSCP e Segretario Generale del Comune di Novate Milanese, ha sostenuto che l'abolizione dei Segretari comunali e provinciali non avrebbe ricadute positive sui bilanci pubblici. L'UNSCP ritiene che il controllo della legalità e della correttezza amministrativa debba continuare ad essere garantito da una figura che opera al vertice delle amministrazioni locali, con un ruolo ben distinto da quelli politici. Maurizio Fogagnolo, avvocato e collaboratore de "Il Sole 24Ore", ha espresso analoghi concetti, sottolineando che il ruolo dei Segretati è anche quello di tutelare i diritti degli utenti dei servizi pubblici erogati dai Comuni e dalle Province. La senatrice Magda Zanoni (già Vice Sindaco di Pinerolo), l'onorevole Giovanni Monchiero (già Direttore Generale di ASL e Segretario del CORECO) e l'Assessore regionale all'Istruzione ed ex Sindaco di Casalborgone Gianna Pentenero hanno portato la loro testimonianza sull'irrinunciabilità del ruolo del Segretari, auspicando che il DdL 1557 sia opportunamente emendato.
Alcune immagini della giornata, inviateci da Luca Costantini.

Giuseppe Formichella ed Andrea Matarazzo
L'intervento di Alfredo Ricciardi
L'intervento di Giovanna Pentenero
I partecipanti alla giornata di studio
L'intervento di  Marco D'Acri
L'intervento di  Franca Biglio
L'intervento di  Sergio Foà

Domani a Roma il Consiglio nazionale dell'Unione Nazionale Segretari

Come anticipato in un precedente post, il Consiglio Nazionale dell'U.N.S.C.P. è convocato a Roma per sabato 4 Ottobre presso la Sala Risorgimento dell’Hotel Massimo D’Azeglio dalle ore 10,30 alle ore 14,30 e tuttavia, poiché vi è la disponibilità della sala, i lavori potranno continuare fino a conclusione. 

Si ricorda che durante la riunione si discuterà il seguente ordine del giorno:

Le proposte dell’Unione contro l’abolizione della figura del Segretario nel disegno di legge di riforma della Pubblica Amministrazione.

L’assoluta delicatezza e importanza del momento rendono indispensabile la massima condivisione e capacità di confronto, in quest’ottica potranno partecipare anche i Segretari Comunali e Provinciali non componenti del Consiglio.

Come attuare efficacemente la L. 190/2012 e realizzare il piano triennale di prevenzione della corruzione

INTEGRA-PA ha pubblicato on line il volume Come attuare efficacemente la L. 190/2012 e realizzare il piano triennale di prevenzione della corruzione scritto da Bruno Susio, Massimo Manenti e Emanuele Barbagallo.
La pubblicazione INTEGRA-PA (12/2013) intende fornire alle amministrazioni un modello efficace per l’implementazione delle misure di prevenzione della corruzione, nella consapevolezza che solo sfruttando quest’opportunità di sviluppo e di messa in discussione del modus operandi attuale si potrà effettivamente creare quel “contesto sfavorevole alla corruzione”. Ricco di spunti e casi concreti, in particolare di enti locali, il volume è una guida operativa e anche uno strumento utile per la formazione del personale interessato a queste tematiche.

Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari problematici

Pubblicato sulla rivista Le Istituzioni del federalismo un interessante ed illuminante contributo del prof. Gian Candido De Martin dal titolo Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari  problematici.  Il saggio riprende e sviluppa – con un aggiornamento al 15 marzo 2014 – l’intervento svolto all’incontro del gruppo San Martino su “Un nuovo assetto costituzionale per le autonomie?” (Bologna, 8 novembre 2013).
Questo il sommario
1. Interrogativi pendenti in tema di autonomie. – 2. Qualche elemento di analisi sulla finta autonomia degli enti territoriali. – 3. Il dilagante neocentralismo della “legislazione della crisi”. – 4. Le crescenti distorsioni e la carente effettività dei principi autonomistici. – 5. Le ambiguità delle proposte di riforma in discussione. – 6. I principali problemi di costituzionalità del d.d.l. 1212/2013. – 7. Le condizioni per una effettiva attuazione e un coerente completamento del disegno autonomistico.

Enti locali, a fine mandato il bilancio arboreo

Non si tratta di uno scherzo.
Tra i mille adempimenti ne entra in scena uno nuovo: il bilancio arboreo! 
L'obbligo è entrato pienamente in vigore il 16 febbraio 2014, un anno dopo la legge n. 10/2013 («Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani») che ha dato ai comuni 12 mesi di tempo per avviare il sistema di rendicontazione «verde», circoscrivendo però l’ambito di applicazione dell’obbligo di piantare un albero per ogni neonato ai comuni con più di 15 mila abitanti.

L'armonizzazione alla luce della proroga. Prime indicazioni operative da parte di IFEL


L'IFEL, ha pubblicato le prime indicazioni operative relative all'armonizzazione alla luce della proroga.
Questa la prefazione di Silvia Scozzese – Direttore Scientifico IFEL:
La contabilità degli Enti locali, di natura prettamente finanziaria, riflette un sistema di finanza derivata, nel quale il livello di risorse, quindi la capacità di spesa è fissato dal livello dei trasferimenti. È dagli inizi degli anni novanta, con l'istituzione dell' imposta comunale sugli immobili, che la finanza locale si avvia verso l'autonomia finanziaria.

Tale processo si rafforza con l'avvento del federalismo fiscale che fonda la finanza dei Comuni non più su trasferimenti dello Stato bensì su entrate proprie, favorendo così l'adesione ad un sistema contabile più vicino alla cassa al fine di evitare alcune delle più importanti patologie contabili registratesi in questi anni: l'accumulo dei residui.
L'impresa è complessa e ambiziosa ed i Comuni sono chiamati, attraverso la partecipazione alla sperimentazione, a dare il loro contributo concreto alla costruzione della nuova disciplina contabile, forti della propria esperienza nell'amministrazione del territorio e della conoscenza operativa delle dinamiche di bilancio.
È quindi anche grazie al contributo di idee e disponibilità offerto dall'intero complesso delle autonomie che, dal 1 gennaio 2015, una riforma di così vasta portata e di così incisivo effetto potrà vedere la luce.
La riforma della contabilità degli Enti locali è anche uno dei tasselli fondamentali della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo.
L'uniformità dei sistemi contabili di tutti i livelli istituzionali consente infatti il reale governo ed il pieno controllo dei conti pubblici e favorisce una ripartizione degli oneri finanziari più equa ed equilibrata tra i diversi soggetti istituzionali.
Infine non è da sottovalutare il contesto in cui questa riforma si inserisce, un contesto di estrema confusione e incertezza dell'intera finanza locale in cui le risorse finanziarie dei Comuni continuano ad assottigliarsi a causa dei ripetuti interventi e tagli in attesa del pieno riconoscimento di quella autonomia impositiva che costituisce una delle fondamenta del tanto blasonato quanto, ad oggi, ancora in gran parte incompiuto, federalismo fiscale.