In materia di lavoro flessibile, accogliendo, con l'art. 11, comma 4-bis, un emendamento presentato dall'ANCI, la norma apre gli spazi per le assunzioni a tempo determinato. In particolare si stabilisce che le limitazioni contenute nell’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006.
Pertanto i Comuni sottoposti al patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione della spesa per il personale, e gli Enti di minori dimensioni esclusi dal patto di stabilità che abbiano contenuto tale spesa al di sotto di quella risultante nel 2008, non sono più soggetti all’obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009.
Il presente contributo, tratto dalla nota di lettura ANCI al DL 90/2014, come convertito con L. 114/2014, analizza le innovazioni in materia di lavoro flessibile negli enti locali introdotte dalla normativa citata.
Qui un breve commento alla norma, con un interrogativo, da parte di Gianluca Bertagna.
Per la disciplina in materia di lavoro flessibile previgente al DL 90/2014, si veda la Guida per gli amministratori locali, cap. 5, pag. 134 e seguenti.
Qui lo speciale DL 90/2014 (con 71 documenti correlati).
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