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venerdì 4 aprile 2014

Consiglio di Stato sent. n. 1542/2014: autenticazione della firma non contestuale al compimento delle operazioni ad essa preordinate

L'art. 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000 prevede che qualora l'autenticazione della sottoscrizione sia redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, la stessa "è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio".
E' valida l'autenticazione effettuata in un giorno successivo a quello dell'apposizione della firma (nel caso di specie 5 giorni)?
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1542 del 31/03/2014 ritiene valida l'autenticazione, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, per le seguenti ragioni:
  • la prescrizione dell’art. 21, comma 2, del d.p.r. n. 445 del 2000, secondo cui l’autenticazione va redatta di seguito alla sottoscrizione, si riferisce alla continuità spaziale, onde evitare aggiunte nello spazio tra la dichiarazione e l’autenticazione e non implica invece anche l’immediatezza temporale della dichiarazione di autentica;
  • la circostanza che l’autenticazione sia avvenuta a distanza di tempo dal compimento delle operazioni preordinate all’autenticazione non ha rilevanza, in quanto la discrasia temporale non inficia la valenza giuridica dell’autenticazione.

Qui il testo della sentenza ed un commento di M. Atelli  dal titolo "L'autenticazione della firma può non essere contestuale".

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