In un precedente post, dal titolo Le novità in materia di “sanzioni” per le dichiarazioni sostitutive non rese o rese in modo incompleto o irregolare nelle gare di appalto, avevamo evidenziato che le stazioni appaltanti non possono più escludere immediatamente le imprese concorrenti che non abbiano reso le dichiarazioni sostitutive inerenti i requisiti di ordine generale o che le abbiano prodotte incomplete o con irregolarità essenziali, ma devono applicare agli operatori economici specifiche sanzioni pecuniarie.
L’articolo 39 del DL. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014 definisce una nuova disciplina per la gestione delle criticità rilevate dal seggio di gara o dalla commissione giudicatrice nelle dichiarazioni prodotte dalle imprese per attestare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici. Nel citato post avevamo affermato che l'innovazione normativa si applicava alle gare bandite dopo il 25 giugno.
E' giunta in materia una decisione del Consiglio di Stato con la quale risulta confermato tale interpretazione. Infatti, con sentenza n. 5972, emessa dalla sez. V in data 3 dicembre 2014, i giudici amministrativi hanno affermato che “secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 39 del d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114 del 2014, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sostanzialmente invocate dall’appellante a sostegno della asserita sanabilità dell’omissione contestata, si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge e quindi non sono applicabili all’appalto de qua, la cui procedura è stata avviata nel 2013”.
Qui il link alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5972 del 3.12.2014.
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