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giovedì 18 novembre 2021

È legittima l’esclusione dei diritti di rogito per i segretari degli Enti con dirigenti? Parola alla Corte Costituzionale

 Con ordinanza del 15 luglio 2021 il Tribunale di Lucca ha promosso il giudizio di costituzionalità in ordine all’art. 10 comma 2-bis del d.l. 90/2014 che limita l’attribuzione di una quota dei diritti di rogito, spettanti all’ente locale, ai segretari privi di qualifica dirigenziale o in servizio in Enti locali privi di personale con tale qualifica, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali. L’ordinanza è stata pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 46.

L’art. 10 del d.l. n. 90/2014, convertito con l. n. 114/2014, ha modificato la norma attributiva della potestà rogatoria ai segretari comunali e la disciplina dei compensi connessi a tale attività, creando non poche difficoltà agli operatori degli Enti locali. La norma, infatti, dopo aver modificato la disciplina della destinazione e della ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria incassati dai Comuni e dalle Province, ha previsto che una quota dei proventi dell’attività di rogito debba essere attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento, “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale”.

Inizia così un mio articolo pubblicato oggi sulla Gazzetta degli enti locali, accessibile a tutti, dal titolo È legittima l’esclusione dei diritti di rogito per i segretari degli Enti con dirigenti? Parola alla Corte Costituzionale.

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