Abbiamo in più occasioni dato conto delle numerose sentenze emesse dal giudice ordinario in merito alla spettanza dei diritti di rogito ai segretari iscritti nella fascia professionale "A" e "B", sentenze che hanno dato vita ad un indirizzo giurisprudenziale granitico favorevole ai segretari comunali (si veda l'apposita sezione del Blog). L'indirizzo si è formato nonostante il diverso parere espresso dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2 bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito competano ai soli Segretari Comunali di fascia C.
A tali decisioni si è "allineata" la Corte dei conti la Sezione Plenaria della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n.15 del 19 marzo 2018.
Alla luce di tali nuovi approdi interpretativi la Corte dei conti, sezione di controllo per il Veneto, ha ritenuto, con deliberazione n. 192/2018, di sollevare la seguente questione di massima alla Sezione Autonomie: “si chiede se, alla luce della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, della più recente giurisprudenza contabile e della consolidata giurisprudenza dei Tribunali Ordinari, che interpreta l’art. 10 comma 2 bis della L. n. 90/2014 in modo letterale, in modo tale da prevedere la spettanza dei diritti di rogito sia ai Segretari privi di qualifica dirigenziale (ovvero quelli di fascia C) sia ai Segretari delle altre due fasce superiori (A e B) operanti in enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, risulti ancora attuale il principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie con deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2 bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito competano ai soli Segretari Comunali di fascia C”.
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