In un precedente post pubblicato ieri Le assunzioni a tempo determinato si è dato conto delle interpretazioni in merito alla normativa sulla spesa delle assunzioni a tempo determinato, contenuta nell'art. 9, comma 28 del D. L. n. 78/2010, alla luce della modifica apportata dalla L. 11/08/2014 n. 144 di conversione del D.L. n. 90/2014.
In particolare si è evidenziato che dopo le modifiche apportate dal D.L. 90/2014 all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010, sussistono interpretazioni contrastanti sul limite attualmente vigente, a seguito di pronunce delle Sezioni Regionali della Corte dei conti:
- la Corte della Puglia (Del. 174/2014), dice che comunque va rispettato il 100% di quanto speso nel 2009;
- la Corte della Lombardia (Del. 264/2014), dice che non vi è più alcun limite per lavoro flessibile".
Abbiamo segnalato nel citato post che in un articolo di G. Bertagna si affermava che il punteggio tra le due interpretazioni era di uno a uno.
Segnaliamo ora che il punteggio è cambiato due a uno per l'interpretazione più restrittiva.
Infatti la Corte dei Conti, Sez di Controllo per la Campania, con deliberazione n. 232/2014, ha aderito all'interpretazione in base alla quale va comunque rispettato il limite del 100% della spesa sostenuta per il personale flessibile nell'anno 2009.
Qui il link all'articolo di Matteo Barbero pubblicato su Italia Oggi del 10.11.2014 dal titolo P.A., caos sulla spesa per i lavori flessibili.
Vedi anche il successivo post La Sezione Regionale della Lombardia solleva questione di massima in merito alle spese per il lavoro flessibile dopo il Dl 90/2014 (Del. 327/2014).
Vedi anche il successivo post La Sezione Regionale della Lombardia solleva questione di massima in merito alle spese per il lavoro flessibile dopo il Dl 90/2014 (Del. 327/2014).
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