In un precedente post avevamo dato notizia della proroga, contenuta nella legge di conversione del DL 90/2014, in tema di Centrale unica di committenza.
L'art 9, comma 2 del DL 66/2014, convertito con L. 89/2014, prevede per il funzionamento del sistema delle centrali uniche di committenza l'approvazione di due DPCM:uno per definire, per i soggetti diversi da Consip da una centrale di committenza per ciascuna regione, i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita' dell'attività' di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;
l'altro per istituire un Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e per stabilire i compiti, le attività e le modalità operative del Tavolo stesso.
In merito alle centrali uniche di committenza e ai soggetti aggregatori, l’Anci ha predisposto due note di lettura dei due Dpcm.
Il testo dei due Dpcm sarà pubblicato non appena trasmesso ufficialmente all’Anci nella versione definitiva.
L’Anci, inoltre, ha predisposto inoltre una scheda di sintesi di ciò che potranno fare i Comuni – differenziati in base alle dimensioni demografiche – per le acquisizioni di beni e servizi dal 1 gennaio 2015 e per la realizzazione di lavori dal 1 luglio 2015, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) e s.m.i. che recita:
“3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (Cig) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”.
Qui i link ai seguenti documenti:
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