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domenica 2 agosto 2015

Delibera n. 26/2015 della Corte dei Conti Sezione Autonomie sull'utilizzo dei resti assunzionali

Con la Delibera n. 26 del 28 luglio 2015, la Corte dei Conti sezione delle autonomie, ha chiarito che "gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale".
La Sezione Autonomie della Corte dei Conti è giunta a questa conclusione sulla base del seguente percorso motivazionale:
"ai fini dell’inquadramento della questione, questa Sezione rileva che, successivamente alla richiamata deliberazione della Sezione di controllo per la Lombardia, il legislatore è intervenuto con l’art. 4, comma 3, del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, disponendo che: “All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti: “è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente". Tale novella legislativa, integrando il quadro interpretativo già fornito dalla circolare n. 1/2015 (registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015), autorizza i Comuni ad impiegare nel 2015 l’eventuale budget residuo del triennio 2011-2013 per assunzioni non vincolate ai sensi del comma 424. Ne consegue che per le cessazioni intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle limitazioni introdotte dal citato comma 424, restando regolata da quanto previsto, per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, che indica le quote percentuali di turn over consentite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato".
In argomento si vedano i precedenti post:
Sul DL 78/2015 si veda il post La Camera dei Deputati esamina il DDL di conversione del DL 78/2015 ed i documenti nello stesso post richiamati.

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