No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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lunedì 14 aprile 2014

Legge Delrio: caos sulla permanenza in carica dei consigli provinciali


Consiglio vivamente di leggerlo, per la completa ed esaustiva ricostruzione della problematica e per la pubblicazione della circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 12 aprile 2014 "Art. 1, comma 82, legge Delrio – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” (nota protocollo n. 0005883 del 12/04/2014).

Un sincero ringraziamento, anche per la segnalazione, a Paolo Tognetti.

Iniziativa del comune di Lodi: l'U.N.S.C.P. scrive al Ministro dell'Interno ed all'ANCI

L'Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali deve purtroppo tornare ad occuparsi delle "singolari iniziative" del Sindaco di Lodi.
Già alla fine dello scorso anno, il Sindaco di Lodi, in alcune dichiarazioni alla stampa, aveva preannunciato l'inizio di una "vera e propria crociata" tendente al'eliminazione della figura del Segretario comunale. Tali dichiarazioni erano state riportate in un articolo di stampa dal titolo "Basta segretari comunali Lodi chiederà la cancellazione". A seguito di tale articolo l'U.N.C.S.P. aveva provveduto a diramare un comunicato, in data 8 novembre 2011, con il quale aveva ricordato a tutti qual'era la verità: "La verità è che il Sindaco il ruolo del Segretario lo vuole, ma vuole averne uno che non ha vinto il relativo concorso. Vuole dare, e anzi ha già dato, il ruolo di Segretario a uno che Segretario non è. Quindi, caro Sindaco, diciamole chiare le cose: non è che non serve il Segretario, semplicemente Lei vuole sceglierselo senza regole, senza concorsi, come Le pare e piace".
Il 25 marzo 2014 il Consiglio comunale di Lodi ha approvato un ordine del giorno che “… impegna il sindaco e la giunta a promuovere ulteriori iniziative di approfondimento … al fine di verificare la possibilità di interventi normativi … che contemplino la riforma del ruolo del segretario generale, riconoscendone l’assimilazione a quella di un dipendente con inquadramento dirigenziale da individuare tra quelli già in servizio presso gli enti, allo scopo di favorire una migliore organizzazione dell’attività amministrativa e significativi risparmi di spesa …”. Ovviamente questa deliberazione è stata oggetto di attenzione della stampa, basta leggere l'articolo apparso sul sito "Il giorno" dal titolo "Il Broletto cancella il segretario comunale e nomina un "controllore della legalità"-
Anche a questa iniziativa ha risposto l'U.N.S.C.P. che con una nota inviata al Ministero dell'Interno ed all'ANCI, a firma del Segretario Nazionale Alfredo Ricciardi, con la quale si chiede "al sig. Ministro dell’Interno ed al sig. Presidente dell’ANCI di preservare un sistema che è posto da sempre a presidio del buon funzionamento degli enti da prospettive dequalificanti e involutive, e di promuoverne semmai una ulteriore valorizzazione, sempre più basata su criteri di merito e professionalità, al fine di rafforzare ulteriormente le competenze e l’autorevolezza dell’alta dirigenza locale".

Sentenza del Cons. St., Sez. V, n.1663/2014, su accesso agli atti e sulle conseguenze dell'assenza di parere preventivo nelle deliberazioni

Ricerca-amministrativa.it ha massimato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1663 del 8 aprile 2014, che si occupa sia del diritto di accesso agli atti amministrativi sia della conseguenze derivanti dalla mancanza nelle deliberazioni dei preventivi pareri richiesti dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000.
Quanto al diritto di accesso la sentenza si conforma ai consolidati principi giurisprudenziali in ordine all'onere per il richiedente di individuare il documento richiesto ed all'impossibilità di utilizzare lo strumento dell'accesso per esercitare un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato.
Anche in ordine all'assenza dei pareri preventivi, la sentenza si adegua ad un costante indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale i pareri previsti per l'adozione di deliberazioni comunali non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni stesse.
"I pareri, previsti per l'adozione delle deliberazioni comunali (prima ex art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e poi ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 256), non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, in quanto sono preordinati all'individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile, così che la loro eventuale mancanza costituisce una mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la validità delle deliberazioni stesse (cfr. Cons. St., sez. V, 21 agosto 2009, n. 5012; sez. IV, 22 giugno 2008, n. 3888)".

sabato 12 aprile 2014

Riforma bicameralismo e Titolo V: martedì inizia l'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato

La Commissione Affari costituzionali martedì 15 aprile, alle ore 14.15, avvierà l'esame del ddl costituzionale n. 7 e connessi (tra i quali l'Atto Senato n. 1429, presentato dal Governo) di revisione della seconda parte della Costituzione.

Il Servizio Studi del Senato ha predisposto due pubblicazioni:

Aggiornamento della nota ANCI sulla composizione delle liste elettorali, del consiglio comunale e delle giunte comunali

In un precedente post abbiamo dato notizia che l'Anci aveva provveduto a pubblicare sul proprio sito una nota di orientamento sulla composizione delle liste elettorali, dei Consigli e delle Giunte alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 56/2014 (cd. legge Delrio).

Si segnala che in data 11 aprile 2014 la nota sulla composizione delle liste elettorali, consiglio comunale e giunta comunale, è stata aggiornata, in quanto il Ministero dell’Interno ha dato una diversa interpretazione dell’arrotondamento dei decimali previsto nella norma relativa al numero minimo di candidati in lista rispetto agli anni precedenti.

venerdì 11 aprile 2014

La legalità nelle società partecipate dalla P.A. alla luce della legge anticorruzione

E' da segnalare l'interessante analisi del professor Giuseppe Farneti, dell'Università di Bologna, sul tema della legalità nelle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione: come rendere effettivo il contrasto alla corruzione anche alla luce della recente legge anticorruzione. 
L'articolo, scritto dal Professore sulla rivista Azieditalia, è stato pubblicato da Legautonomie ed è disponibile qui: http://www.legautonomie.it/content/download/10988/57423/file/Farneti_3_2014.pdf

giovedì 10 aprile 2014

Giornata di formazione a Zagarolo (1): il resoconto

Un momento della giornata di formazione
Grande partecipazione ed apprezzamento per la giornata di formazione organizzata dall'Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Unione Regionale del Lazio e Unione Provinciale di Roma - tenutasi oggi 10 Aprile dalle ore 9,30 alle ore 13,30 a Zagarolo, presso il Palazzo Rospigliosi.
La giornata di formazione, specifica per i Segretari Comunali, è stata incentrata dal relatore Massimo Di Rienzo sul ruolo della leadership del Segretario nella sua nuova veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
Dei tre obiettivi strategici posti dal Piano Nazionale Anticorruzione, il relatore si è soffermato principalmente sul terzo "creare un contesto sfavorevole alla corruzione" ritenuto quello più sfidante. 
"Un obiettivo di medio-lungo periodo che impone un investimento in cultura organizzativa, ma soprattutto in una diversa "qualità etica" dell'amministrazione.
Per "qualità etica" si intende l'insieme delle condizioni necessarie per il raggiungimento di un clima etico all'interno dell'amministrazione e che riflettono la capacità dell'amministrazione stessa di stimolare la condotta etica dei dipendenti pubblici.
E' piuttosto condiviso a livello internazionale (la letteratura scientifica internazionale abbonda di studi su questo tema) che la congruenza della leadership sia la "qualità etica" di maggior peso per il consolidamento di un clima etico all'interno dell'amministrazione e per l'effettività dei risultati delle misure predisposte nel Piano Triennale. Le amministrazioni, infatti, possono stabilire regole chiare per orientare la condotta dei dipendenti, ma se la leadership (amministrativa e/o politica) contraddice a queste aspettative, i dipendenti ricevono segnali incongruenti o incoerenti".


Giornata di formazione a Zagarolo (2): il materiale didattico

Viene pubblicata la presentazione utilizzata in aula dal Relatore - Massimo Di Rienzo – FormezPA, nel corso della giornata di formazione tenutasi a Zagarolo in data odierna, dal titolo "Guidare verso l'integrità".
La giornata si ricorda è stata organizzata dall'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali (U.N.S.C.P.) - Unione Regionale del Lazio ed Unione Provinciale di Roma.

Giornata di formazione a Zagarolo (3): il momento conviviale

Una foto ricordo al termine del momento formativo

Al termine della giornata di formazione molti dei colleghi presenti si sono trasferiti presso la trattoria FILU’, situata nel centro storico vicino a Palazzo Rospigliosi, dove hanno potuto degustare prodotti tipici di ottima qualità.
Di particolare gradimento sia il tordo matto, tipico piatto zagarolese, sia i carciofi alla romana.
Al termine della colazione di lavoro il collega Angelo Grasso ha ringraziato a nome di tutti i partecipanti Daniela Urtesi, Segretaria Provinciale dell'U.N.S.C.P. di Roma, per l'interessante giornata formativa e per l'ottima organizzazione, apprezzando in particolare l'ottimo livello della cucina zagarolese. 
Il Collega Angelo Grasso ha lasciato tutti i colleghi preannunciando a breve un lieto evento a cui i colleghi saranno invitati a partecipare. Oltre questo, nonostante il pressing delle curiose colleghe, Angelo non è andato. Non rimane che attendere questa lieta novella.
Una foto ricordo nel corso del momento conviviale

Seminario di studio del 31 marzo 2014 dal titolo "Quale futuro per il Senato della Repubblica?": la registrazione audio

In un precedente post "La riforma costituzionale proposta dal Governo Renzi ed i primi commenti" abbiamo riportato il testo della proposta di riforma costituzionale approvata dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 31 marzo 2014.

Sul blog L'Amministrativista 2.0 si segnala il Seminario di Studio "Quale futuro per il Senato della Repubblica?" (Associazione "Salviamo la Costituzione: aggiornarla non demolirla") tenuto presso l'Università La Sapienza il 31 marzo 2014.
La registrazione del seminario può essere ascoltata sul sito di Radio Radicale cliccando qui.

Il TAR Calabria, sez. staccata Reggio Calabria, con sentenza n. 141/14 si pronuncia sulla decadenza dei Consiglieri per le loro assenze

Il TAR Calabria, sez. staccata Reggio Calabria, con sentenza n. 141 del 6 marzo 2014 si è pronunciato, rigettandolo, su un ricorso presentato da un Consigliere comunale nei confronti della delibera consiliare con la quale era stata dichiarata la decadenza a causa delle numerose assenze.

Il TAR giunge alla decisione richiamando i principi elaborati nel corso del tempo dalla giurisprudenza ritenuti ormai consolidati in materia "secondo i quali:
- la decadenza dalla carica di consigliere comunale costituisce una limitazione all’esercizio di un munus publicum, sicché la valutazione delle circostanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore;
- il carattere sanzionatorio del provvedimento, destinato ad incidere su una carica elettiva, impone la massima attenzione agli aspetti garantistici della procedura, anche per evitare un uso distorto dell’istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze;
- più specificamente, nessuna norma stabilisce che le assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del consiglio comunale debbano essere giustificate preventivamente di volta in volta, potendo pertanto essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all’interessato della proposta di decadenza, ferma restando l’ampia facoltà di apprezzamento del consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze;
- per quanto riguarda propriamente la giustificabilità delle assenze dalle sedute del Consiglio Comunale, esse possono dar luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l’incarico pubblico elettivo; in definitiva, visto che l’elettorato passivo trova tutela a livello costituzionale (art. 51 Cost.), le ragioni che, in relazione al modo di esercizio della carica, possano comportare decadenza, devono essere obiettivamente gravi nella loro assenza o inconferenza di giustificazione ovvero nella loro estrema genericità, tale da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi stessi oltre che sfornita di qualsiasi principio di prova (così, tra le altre, TAR Brescia, 10 aprile 2006, n.383; Cons. St., sez. V, 9 ottobre 2007, n.5277)".

Monitoraggio ARAN sulla contrattazione integrativa 2012

E' stato pubblicato il monitoraggio dell’Aran sulla contrattazione decentrata integrativa del 2012. 

Lo studio è stato effettuato per tutti i comparti del pubblico impiego e non comprende la dirigenza. Per il comparto regioni ed autonomie locali, visto l’elevato numero di amministrazioni, esso è stato effettuato in modo campionario. Complessivamente per tutto il pubblico impiego si contano circa 24.000 realtà in cui dare corso alla contrattazione decentrata; lo studio ha riguardato 857 amministrazioni. Esso comprende tutti i contratti pervenuti nel corso del 2012 (si vedano pag. da 3 a 7 del monitoraggio).

I procedimenti amministrativi al centro dell’attenzione legislativa

In un articolo Arturo Bianco evidenzia le ultime innovazioni legislative che si sono occupate di procedimento amministrativo.

"Al centro dell’attenzione del nostro legislatore vi sono, negli ultimi anni, i procedimenti amministrativi, sia perché essi sono il punto nodale della qualità della attività delle PA, sia per aumentare il grado di trasparenza, sia per la prevenzione della corruzione. Basta ricordare, oltre alle previsioni contenute nella legge n. 241/1990, gli interventi realizzati nella legge n. 190/2012 (anticorruzione), nel DPR n. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nel DL n. 69/2013 (cd del fare), nel DLgs n. 33/2013 (trasparenza) e nel DLgs n. 82/2005 (codice digitale)".

martedì 8 aprile 2014

Legge n. 56/2014 (cd legge Delrio): circolare del Ministero dell'Interno sull’applicazione del provvedimento nei Comuni

ANCI ha pubblicato la circolare del Ministero dell'Interno sui termini di applicazione delle nuove norme contenute nella Legge Delrio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2014.

“Tale legge – si legge nel documento – modifica la composizione numerica dei Consigli comunali degli enti con popolazione fino a 10mila abitanti. Il comma 135 dell’articolo 1 – continua la circolare – prevede che, nei Comuni fino a 3mila abitanti, il Consiglio comunale è composto oltre al sindaco da dieci consiglieri mentre nei Comuni sopra 3mila e fino a 10mila abitanti il Consiglio è costituito oltre al sindaco da dodici consiglieri".
Il documento del Viminale, quindi, invita le amministrazioni ad attenersi alle nuove regole e “ove abbiano già convocato i comizi indicando il numero dei consiglieri previsti dalla norma previgente” dovrà provvedere “a rinnovare i decreti di convocazione dei comizi”. Inoltre i Comuni sono invitati ad avviare "tempestivamente le opportune iniziative finalizzate alla rivisitazione delle fattispecie contemplate nel citato capo IV, dalle quali derivino oneri a carico dell’amministrazione comunale”.
Si ricorda che in un precedente post si è data notizia della Nota ANCI sulla composizione delle liste, dei Consigli e delle Giunte secondo il ddl Delrio per le elezioni amministrative 2014.

Giornata di formazione a Sezze sui contratti in modalità elettronica: la presentazione di Adriano Marini

Si è tenuto il 27 marzo a Sezze (Lt) un incontro di formazione sulla stipulazione dei contratti in forma elettronica organizzato dall'U.N.S.C.P. - Unione Regionale del Lazio.
L'incontro formativo è stato coordinato e moderato da Adriano Marini, Segretario del Comune di Albano Laziale (Rm) e Franco Loi, Segretario del Comune di Ferentino (Fr).
Come preannunciato in un precedente post, si pubblica qui il file della presentazione dell'intervento di Adriano Marini.

Approda in Gazzetta la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Concludendo l'iter del DDL Delrio è stata pubblicata ieri nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.81 del 7-4-2014), la legge n. 56 del 7 aprile 2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

 

D. Lgs. 39/2014 – Nuovi obblighi per lavori a contatto con minori

"E’ passata, un po’ in silenzio (almeno per chi, quotidianamente, segue la materia del lavoro), la pubblicazione in  Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo n. 39/2014, il quale, dando attuazione a precise direttive comunitarie, offre nuovi strumenti di tutela nella lotta agli abusi sessuali sui minori e alla pornografia minorile". E' questo l'inizio di un articolo di dottrina  a cura di Eufranio Massi  sui nuovi adempimenti per i datori di lavoro introdotti dal D.gs. 39/2014.
La norma non è passata inosservata, però al collega Adriano Marini che l'ha segnalata per la pubblicazione sul blog.
Il  D.Lgs. 04.03.2014 n. 39, emanato in attuazione della direttiva UE 2011/93, ha introdotto l’obbligo (art. 2) di acquisire il certificato penale da parte del “soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” (obbligo in vigore dal 6 aprile 2014).
Detto certificato si rende necessario per “verificare l’esistenza di condanne” per reati legati a pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori, ovvero “l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”. Nel caso di inadempimento di tale obbligo è prevista una sanzione pecuniaria (da 10 a 15 mila euro) a carico del datore di lavoro.
L'adempimento, pur non essendo previsto espressamente, riguarda, secondo i più, "anche i rapporti di lavoro in corso alla data del 6 aprile 2014, tenuto conto del fine specifico della disposizione e è unicamente finalizzata a tutelare i minori". Il Ministero di Grazia e Giustizia ha diramato due note di chiarimento, con una precisando che l'obbligo riguarda chi stipula un contratto di lavoro, mentre l’obbligo non sorge, invece, ove ci "si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro". Con l'altra nota ha garantito in ordine alla tempistica del rilascio dei certificati. consigliando "in ogni caso, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa procedere all'impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, mediante l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".
La lettera inviata ai Responsabili dei settori del Comune di Ceccano.
Si veda anche il successivo post di aggiornamento "D.Lgs. 39/2014 – Nuovi obblighi per lavori a contatto con minori: i chiarimenti del Ministero del Lavoro".

Anticorruzione: il Dipartimento della funzione pubblica ha predisposto il modello per la segnalazione degli illeciti

La collega Daniela Urtesi segnala che sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica è stato pubblicato un avviso dal titolo "Whistleblower - Pubblicato il modello per la segnalazione degli illeciti, a supporto delle pubbliche amministrazioni".
Questo il contenuto dell'avviso: "A supporto delle pubbliche amministrazioni il Dipartimento della funzione pubblica ha predisposto un modello per la segnalazione degli illeciti, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs n. 165 del 2001".
Si rammenta che il Piano Nazionale Anticorruzione prevede al paragrafo 3.1.11 "Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)" che  "le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinchè trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all’art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. L’adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista come intervento da realizzare con tempestività nell’ambito del P.T.P.C.. Tale tutela avviene attraverso l’introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.".
Qui il modello per la segnalazione degli illeciti predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica. 


lunedì 7 aprile 2014

Elezioni Amministrative - Nota ANCI sulla composizione delle liste, dei Consigli e delle Giunte secondo il ddl Delrio

L'Anci ha pubblicato sul proprio sito la nota di orientamento sulla composizione delle liste elettorali, dei Consigli e delle Giunte alla luce delle modifiche introdotte dal ddl Delrio.
La nota costituisce un valido supporto per le imminenti elezioni amministrative.

Il 10 aprile a Zagarolo (Rm) l'U.N.S.C.P. organizza una giornata di formazione sul ruolo del Segretario nella prevenzione della corruzione

L'Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Unione Regionale del Lazio e Unione Provinciale di Roma - organizzano per il 10 Aprile dalle ore 9,30 alle ore 13,30 a Zagarolo – Palazzo Rospigliosi – sala del teatrino – una giornata di formazione, specifica per i Segretari Comunali, incentrata sul ruolo della leadership del Segretario nella sua nuova veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
GUIDARE VERSO L'INTEGRITA'
Relatore - Massimo Di Rienzo – FormezPA
Si specifica che la giornata di formazione è gratuita anche per i non iscritti all'Unione.
Possono partecipare gratuitamente anche i COA4, non ancora in servizio, e i COA5. Al termine dell'incontro ci sarà una colazione di lavoro a base di prodotti tipici locali, con oneri a carico dei partecipanti.
Per motivi organizzativi si richiede comunque di comunicare entro l'8 Aprile la propria partecipazione inviando una mail all’indirizzourtesidaniela@alice.it.
In allegato l'abstract degli argomenti che verranno affrontati nel corso dell'incontro formativo.
La colazione di lavoro si svolgerà alla trattoria FILU’, situata nel centro storico vicino a Palazzo Rospigliosi.

DDL Delrio e problematiche di copertura costituzionale

Abbiamo in precedenti post illustrato l'approvazione del DDL Delrio e la presentazione di una proposta di modifica costituzionale in data 31.03.2014 da parte del Governo.
In precedenza avevamo sottolineato le forti critiche dei costituzionalisti al DDL Delrio, critiche avanzate anche nelle audizioni svolte in Commissione Affari Costituzionali (1, 2 e 3).
Si segnala un articolo del Dr. Daniele Trabucco, pubblicato sulla rivista on line Federalismi, dal titolo "Le Province nel disegno di legge A-C n. 1542-B", in cui si propone, tra l'altro, una lettura coordinata del disegno di legge formale A.S. n. 1542-B (cd DDL Delrio) con il disegno di legge costituzionale A.C. n. 1543.
Questo il link all'articolo ed il sommario: 
1. Una lettura coordinata del disegno di legge formale A.S. n. 1542-B con il disegno di legge costituzionale A.C. n. 1543 – 2. Illegittimità costituzionale della trasformazione delle Province in enti locali territoriali con rappresentanza di secondo livello – 3. Il nodo delle funzioni – 4. Il favor per le Province montane – 5. Il disegno di legge A. C. n. 1542-B tra future prospettive e novità istituzionali. 

La riforma costituzionale proposta dal Governo Renzi ed i primi commenti

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 31 marzo 2014, su proposta del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e del Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha approvato lo schema di Disegno di legge costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari,la riduzione dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione”.

Il testo presenta delle modifiche rispetto alla bozza pubblicata sul sito internet del Governo il 12 marzo 2014. Al seguente link è possibile leggere le differenze tra i due testi e quello della Costituzione attualmente vigente. Sulla bozza del 12 marzo sul sito forum costituzionale è presente un interessante contributo del Prof. Roberto Bin.
Sul testo definitivo approvato il 31 marzo è possibile consultare in rete, oltre alla presentazione preparata dal Governo, i seguenti contributi:

domenica 6 aprile 2014

DDL Delrio: l'errata interpretazione della norma sui Segretari delle Unioni contenuta nella nota di lettura Anci

Le note di lettura predisposte dall'ANCI, sui vari temi di attualità per gli enti locali, il più delle volte si presentano quale strumento utile per gli operatori.

Non è sicuramente così per la nota di lettura sul DDL Delrio approvato alla Camera dei Deputati qualche giorno fa, almeno per la norma riguardante i Segretari delle Unioni dei Comuni. 
La norma approvata dalla Camera, dopo diverse vicissitudini che possono essere ripercorse leggendo i post su questo blog relativi all'argomento, prevede che "Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". La stessa scheda di lettura n. 77/2 del Servizio Studi della Camera dei Deputati del 31 marzo 2014 Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni - A.C. 1542-B - così interpreta la norma: "Il comma 105, novellando il citato articolo 32 TUEL, modifica la disciplina del consiglio dell’unione, il cui numero dei componenti è definito nello statuto senza predeterminazione di limiti numerici ex lege; affida all’unione oltre alla potestà regolamentare anche quella statutaria e prevede che il presidente dell’unione si avvale obbligatoriamente del segretario comunale di uno dei comuni, come risulta da una modifica apportata nel corso dell’esame del Senato, in luogo della mera facoltà del presidente dell’unione di avvalersi per specifiche funzioni di un segretario dell'unione scelto tra i segretari dei comuni associati".
Questa modifica è stata salutata positivamente dalla Segreteria dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, che dopo la modifica apportata dal Senato ha pubblicato un comunicato sulla previsione del Segretario nelle Unioni.
Probabilmente questa modifica apportata dal Senato della Repubblica è sfuggita ai compilatori della nota di lettura Anci dove è possibile leggere a pag. 12: "Si introduce la previsione che il presidente dell'unione di Comuni si avvale, per specifiche funzioni, del segretario di un Comune dell'unione, senza che ciò comporti l’erogazione di ulteriori indennità e senza maggiori oneri di finanza pubblica".
Nella nota di lettura c'è un "per specifiche funzioni" che è evidentemente di troppo e conduce ad un'interpretazione errata della norma.
Qui il testo completo della nota di lettura dell'ANCI sul DDL Delrio

Circolare della Funzione Pubblica 2/2014 sulle assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici: le critiche dei Sindacati

Il dipartimento della Funzione pubblica ha emanato una circolare esplicativa circa le assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici quali: terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Nello specifico, la circolare n. 2/2014 da una interpretazione del comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001 (TU pubblico impiego), così come modificato dalla legge di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni“.

Il comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001 (comma introdotto dall'art. 16, comma 9, legge n. 111 del 2011) recitava: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”
Successivamente, con la legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sono state apportate al comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001 le seguenti modifiche (in grassetto le aggiunte e tra parenti quadre la cancellazione): “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici [l’assenza è giustificata] il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

Sulla base di tale modifica normativa il Dipartimento della funzione pubblica ritiene che a seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)”.

venerdì 4 aprile 2014

Consiglio di Stato sent. n. 1542/2014: autenticazione della firma non contestuale al compimento delle operazioni ad essa preordinate

L'art. 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000 prevede che qualora l'autenticazione della sottoscrizione sia redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, la stessa "è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio".
E' valida l'autenticazione effettuata in un giorno successivo a quello dell'apposizione della firma (nel caso di specie 5 giorni)?
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1542 del 31/03/2014 ritiene valida l'autenticazione, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, per le seguenti ragioni:
  • la prescrizione dell’art. 21, comma 2, del d.p.r. n. 445 del 2000, secondo cui l’autenticazione va redatta di seguito alla sottoscrizione, si riferisce alla continuità spaziale, onde evitare aggiunte nello spazio tra la dichiarazione e l’autenticazione e non implica invece anche l’immediatezza temporale della dichiarazione di autentica;
  • la circostanza che l’autenticazione sia avvenuta a distanza di tempo dal compimento delle operazioni preordinate all’autenticazione non ha rilevanza, in quanto la discrasia temporale non inficia la valenza giuridica dell’autenticazione.

Qui il testo della sentenza ed un commento di M. Atelli  dal titolo "L'autenticazione della firma può non essere contestuale".

giovedì 3 aprile 2014

Il DDL Delrio è legge

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (C. 1542-B).
Il provvedimento è stato approvato con 260 voti favorevoli, 158 contrari e sette astenuti, senza ricorso alla fiducia, a differenza di quanto avvenuto la settimana scorsa al Senato. Contro il ddl Delrio hanno votato Fi, M5S, lega, Sel e Fdi.
Gli articoli di commento: