In un precedente post dal titolo Circolare della Funzione Pubblica 2/2014 sulle assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici: le critiche dei Sindacati avevamo dato notizia che il dipartimento della Funzione pubblica aveva emanato una circolare esplicativa circa le assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici quali: terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Nello specifico, la circolare n. 2/2014 forniva un'interpretazione del comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001 (TU pubblico impiego), così come modificato dalla legge di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni". La circolare era stata commentata sul n. 7/2014 della rivista Personale News.
Il TAR Lazio, sezione I, con la sentenza n. 5714 depositata in data 17 aprile 2015, ha accolto il ricorso di una organizzazione sindacale ed ha annullato la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17 febbraio 2014, che ha dettato istruzioni in merito all’applicazione dell’art. 55-septies, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001, a mente del quale:
“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
Qui il link alla sentenza TAR Lazio, sezione I, n. 5714 del 17 aprile 2015.
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