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domenica 6 aprile 2014

Circolare della Funzione Pubblica 2/2014 sulle assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici: le critiche dei Sindacati

Il dipartimento della Funzione pubblica ha emanato una circolare esplicativa circa le assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici quali: terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Nello specifico, la circolare n. 2/2014 da una interpretazione del comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001 (TU pubblico impiego), così come modificato dalla legge di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni“.

Il comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001 (comma introdotto dall'art. 16, comma 9, legge n. 111 del 2011) recitava: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”
Successivamente, con la legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sono state apportate al comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001 le seguenti modifiche (in grassetto le aggiunte e tra parenti quadre la cancellazione): “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici [l’assenza è giustificata] il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

Sulla base di tale modifica normativa il Dipartimento della funzione pubblica ritiene che a seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)”.

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