E' illegittima per l’incompetenza l'ordinanza con la quale un dirigente comunale ha intimato di provvedere alla pulizia di alcuni terreni, stante l’accertata situazione di pericolo per l’ambiente, trattandosi di potestà riservata espressamente al Sindaco dal citato art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, che così testualmente statuisce: “Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
Infatti, la determinazione dirigenziale impugnata deve ritenersi viziata per incompetenza, in quanto l’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000, prevale su quest’ultima (cfr. in termini, ex plurimis, Cons. Stato sez. II, 20/10/2020, n. 6326; Cons. Stato, sez. V, 08/07/2019, n. 4781; 14/03/2019, n. 1684; 11/01/2016, n. 57; 29/08/2012, n. 4635; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 26/01/2018, n. 90).
E' questo il principio di diritto contenuto nella sentenza del Tar Puglia-Lecce, sez. I, sentenza n. 1613 del 15 novembre 2021.
Di recente il medesimo principio è stato affermato dal Consiglio di Stato, sez. II, con sentenza n. 6641 del 5 ottobre 2021.
Per completezza si segnala che di recente il Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato (Sez. II), con sentenza n. 7189 del 27 ottobre 2021, è giunto alla soluzione diametralmente opposta ritenendo che la competenza ad adottare le ordinanze ex art. 192 del codice dell’ambiente spetti al dirigente. In tale sentenza si legge che: “Correttamente, infatti, il TAR ha precisato che, essendo l’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 (cosiddetto codice dell’ambiente) sostanzialmente riproduttivo dell’art. 14 del decreto legislativo n. 22/1997 e soprattutto considerato che l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 (che attribuisce alla dirigenza il potere di emanare tutti i provvedimenti dell’Ente locale salvo quelli attinenti alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo), in base all’art. 1, comma 4, del medesimo decreto è norma di generale applicazione a tutti i provvedimenti nominati nell’ordinamento (a prescindere dalla loro entrata in vigore), salve espresse deroghe («le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni»), il dirigente può adottare un’ordinanza di cui all’art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, trattandosi di un atto di gestione ordinaria. A differenza di quanto sostenuto dall’appellante, il mutato quadro costituzionale recato dalla legge costituzionale n. 3/2001 non impinge sull’applicazione generalizzata del principio di ripartizione delle competenze tra organi politici e organi dirigenziali (a cui sono attribuite tendenzialmente tutte le competenze di gestione), che travalica anche l’ordinamento degli enti locali, essendo uno schema valevole per tutte le amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 165/2001. Ad ogni modo, anche a prescindere dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, l’art. 107 del medesimo decreto depone già di per sé, in base al suo tenore letterale, per una sua applicazione generalizzata indifferente, in assenza di deroghe espresse, al profilo temporale di introduzione normativa di un potere dell’ente locale. Va peraltro specificato che non si tratta di un’ordinanza contingibile urgente (provvedimento extra ordinem di esclusiva competenza sindacale) emanata ai sensi dell’art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, né tanto meno ai sensi dell’art. 54, comma 4, del medesimo decreto, che è uno strumento di tutela urgente dal contenuto atipico, mentre l’ordinanza controversa ha un contenuto tipizzato dal legislatore”.
Del contrasto giurisprudenziale sul punto ho avuto modo di scrivere sulla Gazzetta degli enti locali un articolo dal titolo La competenza ad emanare ordinanze di rimozione dei rifiuti: le indicazioni contrastanti della giurisprudenza (con accesso riservato agli abbonati).
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