La spesa di personale per assicurare la copertura delle funzioni di segreteria di cui all’art. 97 TUEL deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater, della l. n. 296/2006, essendo possibile una deroga agli stessi solo nei casi espressamente previsti dal legislatore.
L’art. 16 ter, commi 9 e 10, del D.L. 162/2019,
nel prevedere la possibilità, per i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti nei
quali sia vacante la sede di segreteria, di assicurare le funzioni di segreteria di cui
all’art. 97 TUEL mediante attribuzioni delle funzioni di vicesegretario ad un
funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale (sempre
che ricorrano gli ulteriori requisiti previsti), non contempla alcuna deroga al limite di
spesa indicato dal comma 557 quater dell’art. 1, D.L. 296/2006. Analogamente,
nessuna deroga è contemplata dagli artt. 97 e ss. del TUEL, recanti la disciplina dei
segretari comunali e provinciali.
In un simile contesto, ad avviso del Collegio, la spesa per assicurare la sede di
segreteria, quand’anche sostenuta dal comune facendo ricorso alle facoltà di cui al
già citato art. 16 ter, commi 9 e 10, del D.L. 162/2019, non può che essere ricondotta
al limite indicato dall’art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006.
E' questo il principio contenuto nella deliberazione della Corte dei conti , sez. Lombardia, Delibera n. 243/2021/PAR.
In argomento vedi anche il post Assunzioni, tetto di spesa del personale e progressioni verticali.
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