L' Autorità garante della concorrenza e del mercato, con apposita delibera si è occupata di possibili criticità concorrenziali nelle procedure di affidamento del servizio di Responsabile Protezione Dati (RPD). Ciò in quanto talvolta le pubbliche amministrazioni, nel selezionare un RPD esterno, richiedono l’iscrizione nell’albo professionale degli avvocati o la laurea in giurisprudenza.
Rispetto ai requisiti che il RPD deve possedere, l'Autorità chiarisce che la normativa in vigore non fa riferimento a specifici titoli di studio, né richiede iscrizioni agli albi professionali per l’esercizio del ruolo di RDP.
Queste le conclusioni cui giunge l'Autorità nell'atto di segnalazione AS1636 Selezioni per l'affidamento del servizio di responsabile protezione dati:
"Atteso che le norme che disciplinano le funzioni e i requisiti del RPD non individuano un determinato titolo di studio ai fini dello svolgimento di tale incarico, l’Autorità invita le Pubbliche Amministrazioni che intendano richiedere un titolo di studio specifico a tenere in dovuta considerazione la proporzionalità tra quanto richiesto e la complessità del compito da svolgere nel caso concreto.
Infatti, con specifico riferimento al requisito dell’iscrizione all’albo professionale degli avvocati, esso appare discriminatorio e non giustificato. Tale requisito, invero, non è necessariamente in grado di dimostrare il possesso delle competenze tecniche per lo svolgimento adeguato del servizio e si palesa, nel caso di specie, del tutto sproporzionato e discriminatorio, perché idoneo a escludere in modo ingiustificato dalla competizione soggetti esperti della materia, ma non iscritti all’albo.
In conclusione, sulla base di quanto precede, l’Autorità auspica che le amministrazioni in indirizzo valutino con attenzione i requisiti da inserire nei propri bandi per la selezione dei RPD al fine di evitare restrizioni all’accesso alle selezioni che possano risultare sproporzionate e ingiustificate".
In ordine alla figura del RDP si rammenta che la terza sezione del TAR Puglia di Lecce con la sentenza n. 1468 del 3 settembre 2019 ha affrontato un interessante argomento relativo alla legittimità della designazione del RPD che sia una persona giuridica. Sul punto si veda l'articolo DPO è persona giuridica? L'incarico deve svolgerlo un dipendente.
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