Già ridimensionato a febbraio dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 20/2019, l'obbligo di pubblicare online i dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione, governo e dei titolari di incarichi dirigenziali, viene congelato dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché' di innovazione tecnologica.” cosiddetto Milleproroghe, che interviene sul d.lgs. 33/2013 in più punti.
L’articolo 1, comma 7 del d.l. 162/2019 sospende fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione delle sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati, che prevedono una multa da € 500 a € 10.000 e che per i dirigenti sono causa di responsabilità e danno all'immagine verso l'amministrazione di appartenenza. Il congelamento delle sanzioni è motivato proprio dalla necessità di adeguare la nuova disciplina della trasparenza ai rilievi della Consulta, a cominciare dall'adozione di un regolamento interministeriale che dovrà riscrivere le norme. I nuovi obblighi di pubblicazione dovranno essere graduati tenendo conto del rilievo esterno dell'incarico svolto e del livello di potere gestionale e decisionale esercitato dai dirigenti, mentre i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f, (ossia quelli reddituali e patrimoniali che secondo la Consulta solo i dirigenti apicali della PA avrebbero dovuto continuare a rendere pubblici), dovranno essere oggetto «esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza». La trasparenza, inoltre, cederà il passo alle ragioni di sicurezza nazionale per i dirigenti del Viminale e della Farnesina e per Forze armate, Polizia e amministrazione penitenziaria.
Si riporta, di seguito, il testo integrale dell’art. 1, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché' di innovazione tecnologica.”:
Art. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto. Conseguentemente, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;
b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
c) individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.
Fonte: Celva.
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