Il Servizio consulenza agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia ha risposto ad un quesito in ordine alla sussistenza di una causa di incompatibilità nei confronti del sindaco, il cui fratello risultava appaltatore di lavori di manutenzione di un immobile comunale.
Secondo il parere si configura la causa di incompatibilità di cui all’art. 61, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore".
Qui il link al parere integrale.
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