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domenica 19 gennaio 2020

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e parere dell'organo di revisione

Il Tuel prevede diverse fattispecie in ordine al momento in cui deve essere reso il parere da parte dell’organo di revisione e, quindi, tale parere deve essere messo a disposizione dei consiglieri.
Una prima fattispecie disciplinata espressamente dall’art. 239 riguarda “le ipotesi nelle quali il parere o la relazione cui l’organo di revisione è tenuto debba essere reso sulla “proposta” di deliberazione formulata dall’ufficio e ciò accade sia con riferimento al bilancio di previsione (comma 1 lett. a, n. 1), sia con riferimento al rendiconto della gestione (comma 1 lett. d) ed al bilancio consolidato (comma 1 lett. d-bis)”.
Altra fattispecie, differente, è quella disciplinata dall’art. 243-bis del Tuel, che “al comma 5 prevede che “il consiglio dell'ente locale […] delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale […] corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario” e non prescrive che il relativo parere debba essere apposto sulla relativa proposta, la quale costituisce l’unico atto che con i propri allegati deve essere messo a disposizione dei consiglieri.
Qualora, tuttavia, si volesse accedere alla diversa soluzione secondo la quale anche il parere debba essere messo a disposizione dei consiglieri la deliberazione non può essere annullata, in quanto, nel caso di specie "i ricorrenti, per un verso, non hanno censurato il piano sul versante sostanziale, essendosi limitati ed evidenziare – come si vedrà, infondatamente – soltanto ulteriori vizi formali e, per altro verso, non risulta dal verbale di seduta che abbiano rappresentato l’esigenza di maggiori approfondimenti attraverso l’esame del parere reso dall’organo di revisione messo a disposizione il giorno stesso della seduta, ciò che avrebbe potuto dar luogo, ad esempio, ad un differimento della trattazione direttamente disposto dal presidente del consesso assembleare o, comunque, a una prospettata – e argomentata – soluzione diversa da quella, poi, di fatto adottata in assemblea. In tal senso, dunque, non può ritenersi che l’acquisizione del parere nel giorno stesso della seduta consiliare abbia inciso su un possibile diverso esito”.
Sono queste le indicazioni contenute della sentenza del Tar Sicilia-Catania n. 2367 del 14 ottobre 2019, oggetto di un mio articolo di commento dal titolo Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e parere dell'organo di revisione pubblicato sulla Gazzetta degli enti locali (con accesso riservato agli abbonati).

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