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venerdì 17 gennaio 2020

Segretario e Direttore generale tenuti a pubblicare i dati reddituali (Anac, Delibera n. 1202/2019). Il Milleproroghe ha "congelato" la norma

Con una recente delibera, la n. 1202 del 18 dicembre 2019 l'Anac ha risposto ad alcuni quesiti presentati da amministrazioni comunali in ordine all'applicabilità anche ai segretari comunali ed ai direttori generali degli enti locali dell'art. 14, co. 1, lett. f) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che prevede la pubblicazione dei dati reddituali dei dirigenti.
Si rammenta che la norma era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 20/2019, che "ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)".

Queste le conclusioni cui è pervenuta l'Anac:


"Le funzioni del Direttore e del Segretario comunale o provinciale implicano l’esercizio di compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane e strumentali, “ritenuti di elevatissimo rilievo”, tipici delle figure dirigenziali di livello apicale, analogamente a quelle di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001, che, nell’ottica della sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, sono presupposto per l’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. f). La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2019 ha confermato che il Segretario comunale è figura apicale che ha un delicato ruolo istituzionale. Al Segretario comunale o provinciale sono, infatti, attribuiti importanti compiti a garanzia dell’imparzialità dell’attività amministrativa.
Lo stretto coordinamento tra le figure di Segretario comunale o provinciale e di Direttore generale e l’organo di indirizzo politico costituisce ulteriore criterio da considerare per l’applicazione della norma in questione alle figure considerate.
Secondo le previsioni generali della legislazione nazionale o delle leggi regionali e dei regolamenti dei singoli enti locali, il Direttore e il Segretario comunale o provinciale sono posti, teoricamente, a capo di strutture complesse, quindi, di uffici di livello dirigenziale, generale o non generale e svolgono compiti di coordinamento e sovrintendenza delle attività relative alla gestione dell’ente, con riguardo a tutte le articolazioni interne.
Laddove in alcune realtà locali, il Segretario comunale o provinciale e, ove presente, il Direttore generale non risultino in concreto a capo di strutture con ulteriori articolazioni di uffici cui fanno capo figure dirigenziali, tale circostanza non può considerarsi una ragione valida per escludere l’applicazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) cit. In tale ultima ipotesi, potrebbe essere opportuno, semmai, riflettere sulla congruenza della struttura organizzativa degli enti locali rispetto alle previsioni normative.
Pertanto, al Segretario comunale o provinciale e, negli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al Direttore generale, ove nominato, sono applicabili le disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) a f) e co. 1-bis del d.lgs. 33/2013".
Qui il link alla deliberazione integrale numero 1202 del 18 dicembre 2019.
Si rammenta che il Milleproroghe ha "congelato" la pubblicazione dei compensi e delle dichiarazioni patrimoniali dei dirigenti. Infatti, l’articolo 1, comma 7 del d.l. 162/2019 sospende fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione delle sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati, che prevedono una multa da € 500 a € 10.000 e che per i dirigenti sono causa di responsabilità e danno all'immagine verso l'amministrazione di appartenenza. Il congelamento delle sanzioni è motivato proprio dalla necessità di adeguare la nuova disciplina della trasparenza ai rilievi della Consulta, a cominciare dall'adozione di un regolamento interministeriale che dovrà riscrivere le norme. I nuovi obblighi di pubblicazione dovranno essere graduati tenendo conto del rilievo esterno dell'incarico svolto e del livello di potere gestionale e decisionale esercitato dai dirigenti, mentre i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f, (ossia quelli reddituali e patrimoniali che secondo la Consulta solo i dirigenti apicali della PA avrebbero dovuto continuare a rendere pubblici), dovranno essere oggetto «esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza».

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