Non è vero che esiste una sentenza che afferma che le selezioni per le assunzioni ai sensi dell’art. 110 del TUEL vanno in Gazzetta Ufficiale. Piuttosto è vero che quella sentenza dice esattamente il contrario.
Riporto di seguito un estratto di un articolo di Mario Ferrari che spiega tutto. La sentenza è quella del Consiglio di Stato, 10 settembre 2018, n. 5289.
Nel caso peculiare, sottoposto prima al TAR Campania – Napoli e poi al Consiglio di Stato, i magistrati di entrambi i gradi di giudizio hanno ritenuto che sussistesse la giurisdizione amministrativa non per la procedura selettiva in quanto tale (quindi sostenendo indirettamente che tutte tali procedure lo sono), ma in ragione delle peculiari modalità con la quale quella singola procedura è stata svolta.
Inizia così l'articolo di Gianluca Bertagna dal titolo Le selezioni per gli art. 110 del Tuel NON vanno in Gazzetta Ufficiale.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 5298 del 10 settembre 2018 è stata oggetto anche di un mio articolo di commento dal titolo Cosa accade se il Comune effettua un vero concorso pubblico per la nomina del dirigente? (La Gazzetta degli Enti Locali 20/9/2018, accessibile per i soli abbonati).
Queste le conclusioni dell'articolo:
"Le procedure ex art. 110 del TUEL hanno natura “idoneativa”, in quanto le verifiche preventive sui partecipanti attengono alla verifica del possesso da parte di questi “di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico” (art. 110, c. 1, TUEL). Tali verifiche non incidono sul potere discrezionale del Sindaco di procedere alla nomina fiduciaria. Ciò anche laddove si siano attribuiti punteggi ai partecipanti, cosa non necessaria come ribadito dai giudici amministrativi (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2526/2017). Nella sentenza da ultimo citata si precisa che non costituisce concorso l’ipotesi in cui nell’avviso di selezione vi sia la previsione che impone alla commissione di valutare i curricula dei candidati mediante l’assegnazione di un punteggio sulla base di criteri previamente fissati. In tal caso il detto punteggio ha infatti il solo scopo di individuare la maggiore o minore professionalità di ciascun singolo candidato, ferma la discrezionalità del Sindaco di effettuare la scelta fiduciaria del soggetto da nominare. Qualora, però, l’Ente abbia messo in piedi vere e proprie prove concorsuali ed abbia vincolato la nomina sindacale agli esiti delle stesse, ci si troverà di fronte ad un vero e proprio concorso pubblico, soggetto a tutte le regole ordinariamente applicabili al concorso, comprese quelle relative alla pubblicità".
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