Entra in vigore il 18 ottobre 2018 l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedura di gara.
Da questa data infatti tutte le “comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi – salvo alcune eccezioni – in formato interamente elettronico.
Ai sensi dell’art. 40 del Codice Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione):
1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Il 18 ottobre è infatti il termine ultimo fissato dalle direttive europee, all’art. 22 della Direttiva 2014/24/UE – sulle “regole applicabili alle comunicazioni”.
Inizia così l'articolo pubblicato su Giurdanella.it dal titolo Obbligo di comunicazioni elettroniche negli appalti dal 18 ottobre 2018.
In argomento si veda anche il post Codice appalti - La nota Anci sull’uso obbligatorio dei mezzi di comunicazione elettronica
Nessun commento:
Posta un commento