Con deliberazione n. 123 del 15 ottobre 2018 la Corte dei conti, sez. Emilia Romagna si pronuncia in merito ad una richiesta di parere di alcuni Sindaci, finalizzata ad impartire direttive applicative circa i contenuti dell’art. 22, comma 3-bis, del d.l. n. 50 del 2017, in sintesi concernente l’obbligo, per il privato, di pagare i servizi di viabilità resi necessari dall’evento privato dal medesimo organizzato o promosso. Il quesito, segnatamente, era formulato per conoscere se fosse corretto:
a) individuare le “attività ed iniziative di carattere privato” soggette al pagamento, in quelle organizzate da un soggetto che persegue fini di lucro attraverso attività che si pongono il medesimo scopo ed escludere, quindi, dall’ambito applicativo della norma i servizi correlati ad eventi organizzati da privati ma senza fine di lucro, ed altri eventi di pubblico interesse;
b) quantificare le spese del personale impiegato nei servizi di controllo della viabilità rapportandolo al costo orario del personale, calcolato sulla base della retribuzione globale oraria prevista dall’ art. 10, comma 2, lettera d), del C.C.N.L. 9 maggio 2006, senza obbligo di fatturazione;
c) che il relativo pagamento delle somme avvenisse con modalità di pagamento anticipato (salvo conguaglio), ovvero anche a consuntivo della prestazione.
a) dopo aver premesso un inquadramento del nuovo istituto, ha ritenuto non condivisibile il criterio interpretativo proposto, ritenendolo riduttivo e considerando preferibile quello dell’assenza di pubblico interesse, in quanto capace di ricomprendere in maniera unitaria l’ampia casistica di riferimento;
b) nel convenire circa i parametri di calcolo del costo del solo personale, per come prospettati, ha specificato per quali ragioni anch’esso valuta che le prestazioni non vadano fatturate;
c) avendo apprezzato come legittime e praticabili entrambe le soluzioni ipotizzate, ha inteso specificare che, in una interpretazione costituzionalmente orientata, il mancato pagamento anticipato del servizio (anche quando stabilito in tali termini), non possa di per sé rappresentare valida causa di diniego dell’autorizzazione allo svolgimento dell’iniziativa del privato, trattandosi di fattispecie in cui risalta l’esercizio del diritto di libertà di riunione di cui all’art. 17 della Costituzione.
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