Le amministrazioni locali non possono aumentare le risorse destinate al lavoro straordinario, il finanziamento del differenziale delle progressioni economiche va al di fuori del tetto del fondo, i risparmi sul salario accessorio delle posizioni organizzative possono incrementare il fondo per la contrattazione decentrata solamente nel caso in cui siano permanenti. Non entrano nel tetto dei permessi per visite mediche, terapie ed esami le assenze che si registrano a questo titolo nel corso di malattie o che dipendono da tali esami, del che deve essere fornita una specifica attestazione, o che si ripetono nel corso di una stessa terapia. Nella stessa giornata in cui il dipendente fruisce di permessi per specifiche ragioni personali o familiari non può usufruire di altri permessi previsti da norma contrattuali o legislative. Questi permessi, se prolungati per la intera giornata di lavoro, devono essere calcolati in 6 ore, a prescindere dalla durata effettiva: Sono queste le prime indicazioni fornite dall’Aran sulla concreta applicazione del CCNL del personale delle funzioni locali del 21.5.2018.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo L’applicazione del nuovo contratto nazionale.
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