Pubblicato sul sito Amministrativ@mente un articolo di Ferdinando Pinto dal titolo Il Presidente del Consiglio comunale tra «neutralità politica» e corretto funzionamento dell'organo consiliare.
Questo l'abstract.
Il contributo ha ad oggetto la figura del Presidente del Consiglio comunale. L'art. 39 del Testo Unico sugli EE.LL., d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che i consigli provinciali e comunali – nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – debbano essere presieduti da un Presidente eletto tra in consiglieri. La figura può essere poi disciplinata, nei Comuni minori, sulla base dell’autonomia statutaria. Quella del Presidente del Consiglio comunale ha costituto una figura di assoluta novità nel sistema. Nelle motivazioni che hanno portano alla creazione della nuova figura va, inoltre, annoverata la necessità di fare del Consiglio un organo (anche) capace di contrapporsi al Sindaco. Le sue funzioni sono finalizzate a garantire la regolarità delle sedute, la parità tra le parti e alla massima trasparenza dei comportamenti, il tutto nel quadro del rigoroso rispetto delle norme che reggono il funzionamento dei Consiglio. La giurisprudenza e la dottrina hanno avuto così occasione di precisare nel tempo i fondamenti e i caratteri della sua revoca da parte del Consiglio, variamente configurando le ragioni “istituzionali” (contrapposte a quelle “politiche”) di essa e la nozione di “perdita di neutralità politica”. Nelle pronunce più recenti, il tema ha finito per intrecciarsi, soprattutto al Sud, con quello delle interdittive antimafia e dei rapporti di parentela del Presidente in contesto territoriali con forte presenza di criminalità organizzata.
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