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giovedì 3 marzo 2016

L’istituto della revoca e i suoi effetti sul piano dei rapporti negoziali

Pubblicato sulla rivista on line AMMINISTRATIV@MENTE, n. 10/12 2015 un articolo di Maurizio Asprone dal titolo L’istituto della revoca e i suoi effetti sul piano dei rapporti negoziali.

Questo l'abstract:
Il tema oggetto del presente elaborato merita, a modesto avviso dello scrivente, un approfondimento data l’importanza che riveste lo stesso non solo sul piano delle discussione meramente teorica ma anche sul piano dei risvolti pratici. Ciò premesso, si può affermare che prima che sul punto intervenisse il legislatore del 2007 (con il c.d. “decreto Bersani-bis”), il dibattito dottrinario e giurisprudenziale circa i criteri di quantificazione dell’indennizzo – destinato a ricompensare il privato del legittimo affidamento tradito – si innestava attorno a due posizioni contrapposte: in base ad un primo indirizzo interpretativo, esso sarebbe da intendersi come strumento di equa riparazione del pre- giudizio subito, avente finalità di ripristino dello status quo ante, e perciò parametrato sia al danno emergente che al lucro cessante, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1223 c.c.; a parere di una seconda corrente di pensiero, poi risultata prevalente, bisognava pur mantenere ferma la tradizionale distinzione tra indennizzo – da atto legittimo – e risarcimento – da atto illegittimo – così emergendo la necessità di parametrare il primo al solo danno emergente, ovvero alle spese materialmente sostenute dall’interessato per aver confidato senza sua colpa nella perdurante efficacia dell’atto revocato, e non anche al mancato guadagno subito per effetto della sopravvenuta inefficacia del medesimo. Si osserva in proposito che l’indennizzo non avrebbe la funzione, svolta invece dal risarcimento del danno, di ristorare integralmente il destinatario di una condotta antigiuridica lesiva dei suoi diritti ed interessi legittimi, ma presenterebbe una meno penetrante funzione compensativa di posizioni correlate ad interessi tra di loro confliggenti, entrambi pienamente meritevoli di tutela, sebbene l’ordinamento assegni prevalenza ad uno solo di essi, servendosi poi dell’indennizzo al fine di riequilibrare il rapporto tra danneggiante e danneggiato, sbilanciatosi eccessivamente a favore del primo.

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