No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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venerdì 27 febbraio 2015

La Corte dei Conti Lombardia deferisce alla Sezione Autonomie una questione di massima sulla nuova disciplina dei diritti di rogito (del. 34/2015)

Il comune di Nave (BS) ha richiesto l’avviso della sezione regionale della Corte dei Conti della Lombardia su una duplice problematica afferente alla recente disciplina che ha abolito l’attribuzione dei diritti di rogito al segretario comunale e provinciale e modificato la ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria.

In particolare, è richiesto: 
i) se l’ente possa deliberare, in autonomia, la percentuale dei diritti di segreteria da corrispondere al segretario comunale; 
ii) se, considerando che la corresponsione di un compenso al segretario comporta ulteriori costi per l'ente (oneri previdenziali, fiscali et coetera), l’ente stesso possa scorporare tali oneri dalla somma percepita, in modo che quella complessivamente da erogare ai segretari non sia superiore ai diritti ricevuti da parte di terzi. 
La sezione lombarda, con deliberazione n. 34 del 6 febbraio 2014 dopo aver ricordato in materia la decisione assunta dalla Sezione di controllo per la Regione Siciliana (deliberazione del 14 novembre 2014, n. 194), in presenza dell’oggettivo contrasto interpretativo presentatosi sulla questione, ha ritenuto di sottoporre al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 64 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 74, convertito con l. 7 dicembre 2012, n. 213, l’opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie la seguente questione di massima: “se, ai sensi del recente art. 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in sede di conversione con d.l. 11 agosto 2014, n. 114, gli enti locali siano legittimati, tramite autonomi atti normativi o generali, a determinare la quota del provento annuale percepito in forza di diritti di segreteria da corrispondere, sussistendone i presupposti, ai propri segretari comunali o provinciali, anche laddove l’ammontare di detto provento sia pari o inferiore al massimo erogabile a norma di legge”.
Qui il link alla deliberazione integrale della Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per la Lombardia n. 34/2015.

Sui diritti di rogito dopo il DL 90/2014, conv. con L. 114/2014 si vedano i precedenti post:

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