No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

venerdì 24 gennaio 2020

Legittimo il diniego di accesso civico ai dati personali contenuti nella documentazione (verbali e provvedimenti finali) riferita ad abusi edilizi

E' legittimo il diniego alla richiesta di accesso civico generalizzato ai dati personali contenuti nella documentazione (verbali e provvedimenti finali) riferita ad abusi edilizi negli ultimi due anni (2018-2019).
E' questa la conclusione cui è giunto il Garante della Privacy nel parere n. 220 del 18 dicembre 2019.
Queste le motivazioni del garante:


"Pertanto, in tale quadro, si ritiene che – fermo restando la valutazione dell’amministrazione circa l’esistenza di ulteriori limiti all’accesso civico come prospettato nel provvedimento di diniego (art. 5-bis, comma 1, lett. f e g, d. lgs. n. 33/2013) – il riconoscimento di un accesso civico generalizzato ai dati personali contenuti nella documentazione (verbali e provvedimenti finali) riferita ad abusi edilizi negli ultimi due anni (2018-2019) sopradescritta, unito alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può causare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali dei controinteressati, previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Un’eventuale ostensione, tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato, delle informazioni riferite ai soggetti destinatari di provvedimenti di accertamento di irregolarità edilizie potrebbe, infatti, causare a questi ultimi ripercussioni negative, anche sul piano sociale e relazionale, considerando peraltro – come evidenziato dal Comune – che sono ancora pendenti i procedimenti penali avviati a seguito degli abusi edilizi. In caso di accoglimento dell’istanza, si determinerebbe quindi un’interferenza sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati in violazione del principio di «minimizzazione dei dati» contenuto nel RGPD, in base al quale i dati personali devono essere, fra l’altro, «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. c). Ciò anche tenendo conto della ragionevole aspettativa di confidenzialità e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità da parte di chiunque della documentazione richiesta (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
Le predette considerazioni impediscono, altresì, di accordare un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, oscurando i nominativi dei soggetti controinteressati – come richiesto nell’istanza di accesso civico – in quanto questi ultimi riceverebbero in ogni caso un pregiudizio alla protezione dei propri dati personali, risultando indirettamente identificabili attraverso le informazioni di dettaglio o gli ulteriori dati di contesto, contenuti nei documenti richiesti (es.: dati catastali, indirizzi e numeri civici, etc.), anche tenendo conto del ristretto ambito territoriale del Comune interessato di soli 8600 abitanti circa.
Si evidenzia, infine, che non sussistono, invece, ragioni attinenti alla protezione dei dati personali dei controinteressati (ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013) in relazione all’eventuale ostensione al soggetto richiedente – allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico – di “dati aggregati” (privi di dati identificativi e di ogni ulteriore informazione che può identificare i soggetti controinteressati anche indirettamente), quali – ad esempio – il numero degli abusi edilizi rilevati negli ultimi due anni e le aree/zone comunali interessate prive di indirizzi e numeri civici.
Rimane, in ogni caso, salva la possibilità per di accedere alla documentazione richiesta ai sensi della diversa disciplina in materia di documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), laddove venga dimostrata l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso»".
Qui il link al parere integrale.

Nessun commento:

Posta un commento