“La decadenza dalla carica di Consigliere comunale costituisce una limitazione all'esercizio di un munus publicum, sicché la valutazione delle circostanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore. Il carattere sanzionatorio del provvedimento, in quanto destinato ad incidere su una carica elettiva, impone la massima attenzione agli aspetti garantistici della procedura, anche per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze”.
Fissa il seguente principio il giudice amministrativo (TAR Calabria, sentenza n. 7 del 7 gennaio 2020) che torna ad occuparsi della legittimità di una delibera consiliare con la quale è stata dichiarata la decadenza di un consigliere comunale assente per ragioni di protesta politica.
Il giudice amministrativo conclude che la protesta politica "è idonea a costituire valida giustificazione delle assenze dalle sedute consiliari, solo allorché sia stata esplicitato ed univoco il significato di dissenso della mancata presenza prima o contestualmente ad essa: affinché l’assenza dalle sedute possa assumere la connotazione di protesta politica occorre che il comportamento ed il significato di protesta che il consigliere comunale intende annettervi siano in qualche modo esternati al consiglio o resi pubblici in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione” (V. Cons. Stato n. 7761/2004 e 743/2017).
Qui il link alla sentenza del TAR Calabria n. 7 del 7 gennaio 2020.
La sentenza è oggetto di un mio commento sulla Gazzetta degli enti locali nell'articolo La "protesta politica" giustifica le assenze del consigliere: illegittima in tali casi la pronuncia di decadenza (con accesso riservato agli abbonati)
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