Un recente parere del Ministero dell'interno risponde a due problematiche relative al funzionamento del consiglio comunale: come deve essere valutata ai fini del quorum funzionale e strutturale la presenza in aula dell'astenuto ed il numero di voti validi per ritenere approvata una deliberazione.
Questa la massima:
Computo astenuti e votazione a parità di voti. In assenza di specifica previsione regolamentare gli astenuti concorrono alla formazione del "quorum strutturale" mentre sono esclusi dal calcolo del quorum funzionale; le deliberazioni sono approvate con una maggioranza di voti favorevoli.
Qui il testo completo del parere:
È stato formulato un quesito in materia di quorum funzionale relativo alle deliberazioni del consiglio comunale.
In particolare, è stato chiesto se, in assenza di specifiche disposizioni statutarie e regolamentari dell'ente, la deliberazione di consiglio che ha registrato 4 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti debba essere considerata approvata o meno.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che l’art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00, demanda al regolamento comunale, "... nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la determinazione del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
Unico limite indicato dal legislatore è che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del "terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia".
Il legislatore statale si è, quindi, limitato a stabilire una soglia minima, inderogabile, di presenze nel consiglio comunale, rimettendo all'autonomia normativa dell'ente la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, implicante anche la possibilità di stabilire maggioranze qualificate per l'adozione di determinati atti deliberativi sui quali si reputi che debba convergere un più elevato numero di consensi.
Ciò posto sembrerebbe che gli astenuti, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, concorrano alla formazione del c.d. "quorum strutturale", cioè alla formazione del numero minimo di consiglieri necessario per la validità della seduta, ma non a quello del quorum funzionale (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n.01632/2007). Del resto, anche il richiamato T.U.O.E.L. n.267/00, all'articolo 78, comma 2, impone agli amministratori l'astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
In presenza di una situazione diffusa di astensioni, se non si ammettesse la formazione del quorum strutturale, il funzionamento del consiglio comunale potrebbe risultare compromesso.
Proprio per l'esigenza di garantire la funzionalità dell’assemblea deliberante, in carenza di apposite disposizioni regolamentari, si ritiene, invece, che gli astenuti debbano essere esclusi dal calcolo del quorum funzionale e le deliberazioni vengono approvate in presenza di una maggioranza di voti favorevoli.
Per quel che concerne il quesito specifico, circa la validità della deliberazione che ha riportato un numero uguale di voti favorevoli e contrari, atteso che il regolamento sembra non disciplinare la fattispecie, in attuazione dei principi generali desumibili dall'ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che, in caso di parità di voti, la proposta si intenda non approvata.
Fonte: Ministero dell'interno.
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