Il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, approvato con il Dlgs. n. 14/2019, prevede anche modifiche al Dlgs. n. 50/2016: si tratta di novità che entreranno in vigore il prossimo anno, per le procedure indette successivamente al 15 agosto 2020, ma già sin d’ora se ne può formulare una breve analisi.
L’art. 372 Dlgs. n. 14/2019 modifica in particolare i seguenti articoli del Dlgs. n. 50/2016:
- l’art. 48, commi 17 e 18;
- l’art. 80, comma 5, lett. b);
- l’art. 110.
Gran parte di tali modifiche ruotano attorno a 2 perni fondamentali:
- l’abbandono del termine “fallimento” in favore di diciture più soft (“liquidazione giudiziale”);
- la modifica delle modalità di partecipazione alle gare dei soggetti in concordato preventivo.
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