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martedì 5 marzo 2019

Gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti alla luce delle indicazioni della Corte Costituzionale

E’ costituzionalmente illegittima la norma che pone in capo a tutti i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli attribuiti discrezionalmente senza procedure pubbliche di selezione, gli obblighi di pubblicazione riferiti alla loro situazione patrimoniale. La Corte Costituzionale ha posto fine, con la sentenza n. 20 del 21 febbraio scorso, alla querelle sorta all’indomani dell’entrata in vigore del d. lg. 97/2016 che, con un inaspettato colpo di “penna” dell’ultimo momento, aveva inserito nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 14 del d. lg. 33/2013 anche i dirigenti pubblici. L’imposizione di siffatto obbligo, secondo la Consulta, può ritenersi legittimo solo qualora sia riferito ad alcune categorie dirigenziali apicali, quali i Segretari generali o i Direttori generali in ragione dei rispettivi ruoli e dei compiti svolti. L’obbligo “indiscriminato” di pubblicare i dati riferiti alla situazione patrimoniale di una così ampia categoria di soggetti, quella cioè dei dirigenti pubblici tout court considerati, anche in ragione della indicizzabilità degli stessi dati si pone, inoltre anche, in contrasto con la disciplina prevista a tutela dei dati personali.
Inizia così l'articolo di Anna Corradino pubblicato su Federalismi.it dal titolo Gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti alla luce delle indicazioni della Corte Costituzionale.

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