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martedì 5 marzo 2019

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Commissione aggiudicatrice: nessuna incompatibilità automatica

Nessuna incompatibilità automatica tra la funzione di commissario di gara e quella di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Lo aveva già chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6082 del 26 ottobre e lo ha ribadito l'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 59 del 30 gennaio 2019 con la quale ha risposto ad un'istanza di precontenzioso presentata in merito all'affidamento di un servizio per il quale si è chiesto il Responsabile del procedimento possa legittimamente sostituire la Presidente della Commissione in una seduta della Commissione.
Nell'attesa dell'entrata in vigore delle nuove regole per l'estrazione dei commissari di gara prevista per il 15 aprile 2019, l'ANAC ha ribadito quanto sancito all’art. 77, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) per il quale non vi è incompatibilità automatica tra la funzione di RUP e quella di commissario di gara e che tale eventualità andrebbe dimostrata in concreto a sostegno della asserita incompatibilità, motivando con l’ausilio di comprovate ragioni di interferenza e di condizionamento tra gli stessi.
Inizia così l'articolo pubblicato sul sito Lavori pubblici dal titolo Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Commissione aggiudicatrice: nessuna incompatibilità automatica.
Qui il link alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6082 del 26 ottobre 2018.
In argomento vedi anche la sentenza del Consiglio di Stato sez. V, n. 1387 del 27.02.2019 secondo la quale Può essere nominato presidente della Commissione di gara il R.U.P. che non ha predisposto gli atti di gara, limitandosi ad approvarli.

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