La Corte Costituzionale con sentenza n. 33 datata 4 marzo 2019 si è pronunciata in ordine alla costituzionalità della norma che impone la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali per i Comuni più piccoli (art. 14, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78). La norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento”.
L’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali
L’elencazione delle funzioni fondamentali dei Comuni è contenuta nell’art. 14, c. 27, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010. Con norma oggetto in più occasioni di rinvio (comma 28 del medesimo articolo), da ultimo con scadenza fissata al 31 dicembre 2019 (comma 31-ter, come da proroga ad opera dell’art. 11-bis, comma 1, d.l. 135/2018), è previsto che i Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, ovvero fino a 3mila abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di Comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l).
Le reiterate proroghe dei termini entro cui attuare le gestioni associate obbligatorie e le frequenti modifiche legislative (che hanno variato le funzioni associate, le soglie relative alla popolazione degli interessati e le modalità procedimentali) costituiscono un sintomo delle difficoltà registrate nella concreta attuazione della normativa di settore.
Le difficoltà sono anche al centro del dibattito del tavolo tecnico politico istituito presso il Ministero dell’interno per la revisione del testo unico degli enti locali, che ha ipotizzato l’addio “per i comuni all’obbligo di gestione associata dei servizi: resteranno delle forme di obbligatorietà per le funzioni fondamentali come i servizi sociali. Per gli altri servizi e funzioni, invece, si punterà sugli incentivi, con un sistema di controllo ben definito” (si veda il comunicato stampa del 22 gennaio).
Dalla sentenza della Corte Costituzionale sono desumibili spunti di particolare interesse di cui il legislatore, chiamato a revisionare la disciplina attuale, può fare tesoro.
Inizia così uno dei miei due articoli pubblicato sulla Gazzetta degli enti locali di commento alla sentenza della Corte Costituzionale in materia di obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali.
In argomento vedi anche il successivo approfondimento Obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni: la Consulta accoglie parzialmente le questioni sollevate dal T.a.r. per il Lazio.
In argomento vedi anche il successivo approfondimento Obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni: la Consulta accoglie parzialmente le questioni sollevate dal T.a.r. per il Lazio.
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