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martedì 31 marzo 2015

Ancora sulla disciplina dei diritti di rogito (Documento della segreteria Nazionale UNSCP)

In relazione al susseguirsi di quesiti da parte dei Comuni alla Corte dei Conti in merito alla corretta interpretazione della nuova disciplina dei diritti di rogito dettata dal D.L. 90/2014 (conv. con la L. 114/2014) è forse opportuno rifare il punto partendo dalla lettura dell’art. 10 nel testo riformulato con la legge di conversione. Il citato articolo 10, dopo aver definito la regola generale secondo la quale “Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia” pone un’unica eccezione precisando che “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune … [a titolo di diritti di segreteria, ai sensi di legge… ] è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”. La nuova disciplina ha fatto insorgere diversi dubbi che si possono così riassumere: 
1) come si individuano i segretari cui spetta l’attribuzione della “quota” dei diritti di segreteria introitati dall’ente; 
2) come si quantifica la “quota” da attribuire; 
3) quali regole si applicano nel periodo intercorrente tra il decreto legge e la legge di conversione.
Qui la nota integrale della Segreteria Nazionale dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, con la quale si tenta di rispondere ai dubbi emersi.
Comincia così il documento della Segreteria Nazionale UNSCP dal titolo Ancora sulla disciplina dei diritti di rogito.
Sui diritti di rogito dopo il DL 90/2014, conv. con L. 114/2014 si vedano i precedenti post:

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