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lunedì 10 marzo 2014

In tema di legittimazione dei consiglieri ad impugnare gli atti adottati dagli organi di appartenenza (Cons. St. sent. n. 593/2014)

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 593 del 7 febbraio 2014, ha confermato il proprio indirizzo in tema di legittimazione dei consiglieri ad impugnare gli atti adottati dagli organi di appartenenza.

Secondo tale consolidato indirizzo i consiglieri comunali sono legittimati a ricorrere avverso gli atti adottati dagli organi di appartenenza nei ristretti limiti tracciati dalla lesione dello ius ad officium, (ex pluribus Cons. di Stato, sez. IV, 02/10/2012, n. 5184; Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7122, Cons. St., sez. I, 30 luglio 2003 n. 2695).

In particolare, si ritiene che vi sia legittimazione al ricorso solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; b) violazione dell’ordine del giorno, c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito (ex pluribus T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, Sentenza 28 novembre 2013, n. 2388).

In definitiva, la legittimazione dei consiglieri comunali all’impugnazione delle deliberazioni dell’organismo collegiale del quale fanno parte è ravvisabile soltanto ove le stesse investano direttamente la sfera giuridica del ricorrente, negandogli l’esercizio delle prerogative correlate all’ufficio pubblico di cui sia titolare (ex pluribus Cons. di Stato, sez. V, 19/04/2013 n. 2213).
Come rilevato da consolidata giurisprudenza la giurisdizione amministrativa non è strutturata come giurisdizione di diritto oggettivo: essa non concerne un astratto sindacato sulla legalità dell'azione dei pubblici poteri, ma è giurisdizione di diritto soggettivo, richiedendosi, per la sua attivazione la sussistenza di un interesse personale prima che attuale, e ciò sin dalla istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato con legge n.5992 del 1889 (Cons. di Stato sez. V n. 826 del 19.2.2007).


Il giudizio amministrativo, di regola, è diretto alla risoluzione di controversie intersoggettive e non tra organi o componenti di organi di una stessa Amministrazione o Ente, sicché solo quando si concretizza un contrasto interno qualificato in ragione della lesione di un interesse personale rilevante per l'ordinamento può dirsi sorta una posizione qualificata ed idonea a stimolare la funzione giurisdizionale, in quanto capace di rilevare all'esterno".

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