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giovedì 7 maggio 2015

Convenzioni di Segreteria: CGIL, CISL, UIL ed Unione diffidano il Ministero dell'Interno

In un precedente post avevamo dato notizia della circolare del 24.03.2015 del Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, avente ad oggetto "Convenzioni di segreteria".
Con la predetta circolare si è proceduto "alla luce dei recenti sviluppi interpretativi dell'istituto" ad una revisione del criterio classificatorio delle Convenzioni di segreteria definito con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione della soppressa Agenzia.
Queste le conclusioni della circolare: "Al fine si ritiene che, in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del "segretario convenzionato" dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune c.d. capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del Segretario".
Le citate conclusioni erano state da subito contestate dalla Segreteria Nazionale UNSCP che aveva ritenuto destituita di fondamento la citata nota miniteriale sulle convenzioni di segreteria.
Arriva ora la diffida al Ministero dell'Interno da parte di CGIL, CISL, UIL ed Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali.
Le organizzazioni sindacali chiedono formalmente al Ministero di voler procedere:
- al ritiro immediato della sopra richiamata nota ed alla contestuale precisazione, anche con apposita circolare da inviare a tutti i Comuni, della piena valenza dell’ordinamento come finora applicato, confermando che a tutti i fini, economici, giuridici e di carriera, la classificazione delle sedi di segreteria convenzionata deve avvenire, come è sempre avvenuto, con riferimento alla popolazione complessiva all’intera ed unica sede convenzionata;
- a garantire per il futuro corrette relazioni sindacali nel rispetto dell’art. 7 del C.C.N.L. 16 maggio 2001;
- a chiarire che è sempre possibile procedere alla nomina dei segretari in sedi di classe inferiore a quella di iscrizione sgombrando il campo dai paventati dubbi di danno erariale;
Diffidano il Ministero le Prefetture ed i Comuni dal dare esecuzione alla predetta nota;
Evidenziano alle Prefetture, qualora ci si appelli al vincolo delle indicazioni ricevute, che è “preciso dovere” dei funzionari pubblici, nell’ambito della normale diligenza, verificare quanto meno in via sommaria la correttezza e fondatezza delle indicazioni che ricevono, ed astenersi da darvi esecuzione quando esse siano palesemente infondate, come è nel caso di specie, in cui senza alcuna nemmeno apparente motivazione si modifica un ordinamento pacificamente applicato da decenni e, conseguentemente, le invitano ad attenersi all’istituto come da sempre applicato.
Evidenziano anche ai Comuni che è “preciso dovere” dei funzionari pubblici, nell’ambito della normale diligenza, verificare quanto meno in via sommaria la correttezza e fondatezza delle indicazioni che ricevono, ed astenersi da darvi esecuzione quando esse siano palesemente infondate, come è nel caso di specie, in cui senza alcuna nemmeno apparente motivazione si modifica un ordinamento pacificamente applicato da decenni e, conseguentemente li invitano ad attenersi all’istituto come da sempre applicato, rappresentando che, in caso contrario, in esito alle cause che si instaureranno saranno loro addebitabili, oltre agli interessi di mora, anche i danni;
Invitano i Segretari a non soggiacere in alcun modo a qualsivoglia determinazione attuativa della predetta nota, posta in essere da Prefetture o singoli Comuni, consegnando la presente nota ai rispettivi uffici Comunali quale diffida al singolo Ente, evidenziando che è “preciso dovere” dei funzionari pubblici, nell’ambito della normale diligenza, verificare quanto meno in via sommaria la correttezza e fondatezza delle indicazioni che ricevono, ed astenersi da darvi esecuzione quando esse siano palesemente infondate, come è nel caso di specie, in cui senza alcuna nemmeno apparente motivazione si modifica un ordinamento pacificamente applicato da decenni.
Chiedono formalmente a codesto Ministero di voler procedere ad una convocazione di un incontro urgente, anche per chiarire in modo condiviso e nel senso innanzi citato la ulteriore nota prot. 486-E (P) avente ad oggetto il trattamento economico dei Segretari iscritti alla fascia professionale B;
Avvertono che in caso di mancata convocazione e/o di silenzio protratto per 10 gg. successivi al ricevimento della presente diffida, adiranno le vie legali utilizzando ogni mezzo, cautelare e non, idoneo a rimuovere gli effetti lesivi di tale nota o delle sue attuazioni, e ad impedire che essi continuino a prodursi o si aggravino, evidenziando altresì che - in considerazione della totale assenza di qualsivoglia ragionevole motivazione che possa legittimamente aver indotto in errore sulla applicazione, si ripete incontestata da decenni, dell’istituto in oggetto - nelle azioni legali attiveranno altresì le opportune richieste di risarcimento dei danni subiti e subendi, dai singoli Segretari, dalla categoria nel suo complesso e dalle scriventi OO.SS.
Ci si lasci aggiungere che il fatto che tali fatti incomprensibili e ingiustificabili accadano mentre è all’esame del Parlamento un disegno di legge che prevede l’abolizione della figura del Segretario - e che le scriventi OO.SS. e la categoria nel suo complesso stanno affrontando, in questi mesi, con grande senso di responsabilità - li rende ancora più inaccettabili e, francamente, inqualificabili.

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