A seguito di alcune segnalazioni pervenute all'Autorità nazionale anticorruzione relative ad offerte di consulenza e assistenza da parte di società di consulenza rivolte ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per l’utilizzo della Piattaforma Anac, si precisa che l’utilizzo e la compilazione dei dati sui PTPCT all’interno della Piattaforma non può essere attività svolta da soggetti terzi rispetto all’amministrazione o ente.
In particolare:
-le credenziali di accesso alla piattaforma sono individuali, nominali e assolutamente non cedibili a terzi;
-l'assistente RPCT deve essere un dipendente dell'amministrazione facente parte della struttura di supporto al RPCT. Tale ruolo non può essere in alcun caso delegato a personale estraneo all'amministrazione o ente;
-la legge 190/2012 (art. 1, co. 8) vieta che soggetti terzi all’amministrazione o ente possano predisporre il PTCPT per conto dell’amministrazione. L’Autorità, nel PNA 2019 (Parte II, § 4. e Parte IV, § 3.), ha confermato questo principio, chiarendo altresì che sono certamente anche da escludere contributi di ogni genere forniti da soggetti esterni all’amministrazione all’attività di redazione del PTPCT. A ciò si aggiunga che soggetti esterni all’amministrazione non possono far parte della struttura di supporto al RPCT.
Fonte: ANAC.
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