La Corte di giustizia ha riaffermato la non conformità alla direttiva n. 2004/18/CE di una disciplina nazionale (nel caso di specie contenuta nell’art. 118 del d. lgs. n. 163 del 2006) nella parte in cui prevede il limite quantitativo del trenta per cento alle prestazioni subappaltabili, poiché quest’ultimo è ex se inidoneo al raggiungimento dello scopo di contrastare le infiltrazioni criminali nel sistema degli appalti pubblici. Ha, altresì, dichiarato l’illegittimità della predetta disciplina nella parte in cui vieta che i prezzi applicabili alle prestazioni affidate in subappalto siano ridotti di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione in quanto si tratta di strumento che eccede rispetto alla necessità di assicurare la tutela salariale dei lavoratori impiegati nel subappalto.
Il principio è contenuto nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione V, C-402/18 del 27 novembre 2019.
La sentenza è oggetto di un approfondimento sul sito della Giustizia Amministrativa dal titolo Limiti quantitativi al subappalto: incompatibilità con il diritto europeo estesa alla riduzione dei prezzi applicabili dall’affidatario al subappaltatore.
In argomento vedi anche il post Camera dei Deputati, Ufficio Rapporti con l'Unione Europea, Dossier sulla Sentenza della Corte di giustizia dell'UE in materia di subappalto.
In argomento vedi anche il post Camera dei Deputati, Ufficio Rapporti con l'Unione Europea, Dossier sulla Sentenza della Corte di giustizia dell'UE in materia di subappalto.
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