Un comune ha richiesto alla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Liguria, un parere in merito all’erogabilità degli incentivi per funzioni tecniche al Segretario generale, individuato quale responsabile dei servizi scolastici in un Ente locale privo di dirigenti. La Sezione ha osservato che l’equiparazione del Segretario comunale al dirigente ai fini dell’erogazione dell’incentivo di cui all’art 113 d.lgs. 50/2016 presuppone, al pari dell’equiparazione ai fini della mobilità, la soluzione di complesse problematiche di stampo schiettamente giuslavoristico che - al pari dell’interpretazione del contratto collettivo di riferimento - sono sottratte alla cognizione di questa Corte (cfr. le Sezioni Unite della Cassazione, che con sentenza n. 786 del 19 gennaio 2016). Per le ragioni sopra esposte, la Sezione osserva che l’erogazione degli incentivi tecnici al Segretario generale che svolge le funzioni di Rup è possibile solo nella misura in cui venga esclusa l’equiparazione dello stesso, in considerazione della fascia professionale di appartenenza, al personale con qualifica dirigenziale.
Sono queste le conclusioni cui giunge la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Liguria, con la deliberazione n. 131 del 6 dicembre 2018.
Nella deliberazione si legge quanto segue:
"L’art 32 del richiamato CCNL, in particolare, nel disciplinare la mobilità, dispone che “il segretario collocato nella fascia professionale B, con stipendio tabellare economico di cui all’art 39, comma 1, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale” e che “il segretario collocato nella fascia A è equiparato al personale con qualifica dirigenziale”.
In merito all’inquadramento dei Segretari comunali nei ruoli dirigenziali in caso di mobilità si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Cassazione, che con sentenza n. 786 del 19 gennaio 2016 hanno ricostruito (anche de iure condendo) il quadro normativo disciplinante la materia".
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