In tema di abolizione del divieto di reformatio in peius, la circolare del Ministero dell’Interno n. 3636/2014 deve ritenersi applicabile ai soli passaggi di carriera avvenuti dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità abrogativa, cioè per i soli rapporti perfezionati con una nomina e un’accettazione successiva al 1° gennaio 2014.
Sono queste le conclusioni cui giunge il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanosei, che con sentenza n. 20 del 11/10/2016.
La predetta interpretazione era stata sin da subito ritenuta la più corretta dalla Segreteria Nazionale dell'UNSCP che aveva invitato una nota al Ministero dell'Interno invitando a rivalutare il contenuto della circolare.
In argomento su questo blog si vedano i precedenti post:
- Reformatio in peius: la nuova disciplina deve essere applicata ai Segretari comunali dal 1 gennaio 2014 (Corte dei Conti Lombardia del. n. 56/2015);
- La controversa abrogazione del divieto di reformatio in peius del trattamento economico: il caos regna sovrano!
- Comunicato dell'Unione su abrogazione del divieto di reformatio in pejus e modifica alla disciplina dei diritti di “rogito”;
- Niente reformatio in pejus per i Segretari nominati a seguito di disponibilità (Corte dei Conti Liguria Delibera n. 52/2014);
- Abolizione del c.d. divieto di reformatio in peius: la circolare del Ministero dell'Interno e la posizione dell'Unione.
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